Agenzia Entrate: quali situazioni comportano responsabilità in capo all'intermediario?

Come anticipato in un nostro precedente articolo, l’Agenzia Entrate ha fornito anche delle indicazioni sulla fattispecie della responsabilità dell’intermediario in caso di violazioni degli obblighi di controllo previsti proprio da questo documento di prassi. Precisazioni operative riguardano anche l’esposizione di un credito superiore a 5.000 euro, che si vuole compensare.

Visto di conformità e Modello 730: controlli e responsabilità

responsabilità intermediarioCome è noto, il soggetto che vuole apporre il visto di conformità al modello 730 o Redditi, ha l’obbligo di attenersi a taluni specifici controlli, onde evitare la nota responsabilità pecuniaria.

Vi sono tuttavia delle situazioni che non comportano una responsabilità in capo al Caf e al professionista abilitato.

Si tratta in particolare delle seguenti ipotesi, per le quali i controlli sono effettuati in capo al contribuente:

  • mancata sussistenza di condizioni soggettive attestate dal contribuente;
     
  • mancata sussistenza di situazioni autocertificate elencate nell’allegato alla circolare in commento;
     
  • correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente.

In merito a tale ultimo punto, la circolare precisa che il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, con la conseguenza che quest’ultimo non è tenuto a produrre, ad esempio, la documentazione relativa all’ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione.

Diverso, ovviamente, il caso della corretta verifica della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU).

In generale, non si ravvisano profili di responsabilità in capo al Caf o al professionista qualora i dati dichiarati trovino corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche se i dati in possesso dell’Amministrazione divergono dai dati dichiarati (in questo caso – precisa la circolare – il controllo può essere proseguito nei confronti del contribuente).

In caso di indicazione nel Quadro I di un credito di importo superiore a 5mila euro, ai fini del suo utilizzo in compensazione con l’F24, occorre distinguere:
  • presentazione del modello 730 a un Caf o a un professionista abilitato: non è necessario chiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità;
     
  • se invece l’assistenza fiscale è stata prestata dal sostituto d’imposta o se la dichiarazione dei redditi è stata presentata direttamente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a 5.000 euro;
     
  • mentre se il contribuente (che non possiede redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo) chiede l’assistenza fiscale di un Caf o di un professionista abilitato, in caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5.000 euro, deve chiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Redditi PF.

 

Fonte: Circolare 25 giugno 2021, n. 7/E

 

Per leggere la prima parte dell’articolo, Ti invitiamo a collegarti a: Dall’Agenzia Entrate la guida per l’apposizione del visto sulle dichiarazioni

 

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 1 luglio 2021