L’apposizione del visto di conformità all’interno del modello Redditi, da parte dei professionisti abilitati, è propedeutica per la compensazione in F24 dei crediti per imposte dirette superiori a 5mila euro. Tale soglia può aumentare per coloro che raggiungono determinati livelli di affidabilità fiscale (ISA). In alternativa all’apposizione del visto, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.
Esistono eccezioni e dettagli da conoscere per evitare sanzioni e gestire correttamente i crediti. Scopriamo come navigare tra queste regole e massimizzare i benefici fiscali.
Check list per visto di conformità Modello Redditi: crediti oggetto di monitoraggio
Come noto, per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 di crediti erariali (o regionali) per importi superiori a € 5.000 annui è necessario rilascio del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 241/1997, da parte degli intermediari abilitati[1] fermo restando variazioni negli importi per i soggetti con determinati indici di affidabilità[2], ovvero per le società sottoposte a revisione che si avvalgono della sottoscrizione dell’organo di controllo.
Di conseguenza, con riferimento ai predetti crediti, nell’ipotesi, infatti, in cui si decida di utilizzare fino a 4.999 euro, non è obbligatorio apporre il visto di conformità.
I crediti oggetto di verifica da parte del professionista sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali. Si tratta di posizioni creditorie riguardanti:
- IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi;
- addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC;
- imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);
- IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;
- ritenute alla fonte risultanti dal mod. 770.
In merito al computo del predetto limite di € 5.000, è stato precisato (Circolare 14.5.2014, n. 10/E quesito 9.1), che va riferito alla singola tipologia di credito emergente dalla dichiarazione.
Si fa presente che l’esposizione del credito nel mod. F24 in compensazione verticale, ossia a fronte del versamento della medesima imposta, non concorre al limite di € 5.000, ancorché questa venga effettuata mediante la delega di versamento (in tal senso la risoluzione 218/E del 2003 e la circolare n. 29/E del 2010, quesito 1.1). Così, ad esempio, il versamento dell’acconto IRAP relativo ad una annualità utilizzando il credito IRAP maturato nell’anno precedente non concorre al raggiungimento del limite di € 5.000.
Controlli da effettuare
I controlli che vanno eseguiti per rilasciare il visto di conformità corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29.09.1973, n. 600 e sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.
Ne consegue, precisa la circolare 25.09.2014, n. 28, analogamente a quanto dettato dall’art. 2, D.M. n. 164/99, che il rila