“La colpa è del commercialista” è un refrain ormai abbastanza noto, a volte abusato, ma talvolta può generare un autogol da prate del contribuente: il semplice affidoament al professionista degli adempimenti tributari non dimostra in sé l’estraneità del contribuente all’illecito.
Dire “ci pensa il commercialista” non è un lasciapassare per ignorare gli obblighi fiscali. Una recente ordinanza n. 13358/2025 della Cassazione ribadisce che il contribuente non può limitarsi a delegare: deve vigilare, controllare e poter dimostrare di averlo fatto. In caso contrario, risponde in solido per eventuali illeciti, anche se commessi dal professionista incaricato. Sul ricorrente tema della responsabilità del commercialista è incentrata la recente ordinanza n. 13358 del 2025 della Cassazione: vediamo il fatto.
Contestazione di fatture oggettivamente inesistenti
L’Agenzia delle Entrate contestava a un contribuente l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti, ipotizzando che avessero lo scopo di simulare un credito (da iva detraibile) nei confronti dell’Erario per estinguere, mediante compensazione, la propria posizione debitoria fiscale.
A propria difesa, il contribuente sosteneva come lui si fosse rivolto ad apposito professionista per assolvere ai propri adempimenti fiscali. Ma tale assunzione non era sufficiente ad assolvere l’onere della prova.
La responsabilità del Commercialista
I giudici hanno infatti ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato né l’attività di vigilanza e di controllo sull’operato del commercialista, né la condotta fraudolenta addebitabile allo stesso; in mancanza di tale prova, il contribuente è chiamato a rispondere dell’illecito commesso dal professionista, solidalmente in concorso con lo stesso.
E’ noto infatti che il contribuente ha l’obbligo di vigilanza nei confronti del professionista mandatario e, soprattutto, che sullo stesso contribuente grava l’onere della prova della propria assenza di colpa.
Il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente agenzia delle entrate, essendo egli tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.
La pronuncia della Cassazione conferma un principio già consolidato: l’affidamento ad un professionista non comporta un trasferimento integrale della responsabilità fiscale. Il contribuente resta il primo garante della correttezza dei propri adempimenti, ed è tenuto a vigilare sull’operato del proprio mandatario, verificando documenti, corrispondenze e coerenza dei dati trasmessi. Solo la prova concreta di una condotta fraudolenta o dolosa del professionista, unita alla dimostrazione di una diligente attività di controllo, può escludere la responsabilità del contribuente.
In assenza di tali elementi, la linea difensiva del “non sapevo” rischia di trasformarsi in un’ammissione di negligenza.
NdR. Sull’annoso tema della responsabilità del Commercialista leggi anche:
- Responsabilità del commercialista e schemi seriali
-
Illecito fiscale del professionista solo se beneficiario di specifici vantaggi
Danilo Sciuto
Martedì 12 Agosto 2025