La Cassazione interviene sul ruolo del professionista nelle frodi fiscali del cliente, precisando che la responsabilità può estendersi anche a chi abbia fornito un contributo anche solo agevolatore, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale, dovendosi anche prescindere dal conseguimento di un personale vantaggio economico.
Concorso del commercialista nelle violazioni tributarie: chiarimenti dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in rema di responsabilità del professionista che abbia concorso nelle violazioni tributarie della società.
Il caso: responsabilità del commercialista quale coautore delle violazioni del cliente
Nel caso di specie, la controversia atteneva ad un atto di contestazione emesso nei confronti del commercialista di una società, in qualità di coautore delle violazioni già contestate alla stessa società, in concorso con l’amministratore di fatto di quest’ultima, considerato interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973.
L’atto di contestazione traeva origine da una verifica dalla quale emergeva un sistema di frodi realizzato dall’amministratore di fatto in concorso con il professionista, strutturato attraverso:
- la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, con compensazione di imposte e contributi previdenziali avvalendosi di crediti IVA inesistenti;
- l’utilizzo dello schermo societario e di soggetti prestanome per l’esercizio dell’attività di impresa da parte dell’amministratore di fatto, coadiuvato dal professionista;
- la fusione per incorporazione della S.r.l. in una società di diritto statunitense al fine di cancellare la società d