Una recente decisione della Cassazione riaccende il dibattito sull’applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli per i contribuenti. Nonostante la riforma del sistema sanzionatorio, il principio del favor rei viene escluso, sollevando interrogativi su equità e bilanciamento tra garanzie individuali e interessi pubblici.
Cassazione: niente favor rei per le sanzioni amministrative tributarie
La Corte di Cassazione ha confermato l’inapplicabilità del favor rei, di cui all’art.3, comma 1 del DLgs. 472/1997, alle sanzioni introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.
Per gli Ermellini, la richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura più favorevole al contribuente, non può trovare accoglimento, né le difese della società hanno allegato ragioni sufficienti a evidenziare la non manifesta infondatezza della denuncia di illegittimità costituzionale della disciplina derogatoria.
L’applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, e in particolar modo all’art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Per la Corte…
… “può allora dedursi che l’esclusione assoluta della derogabilità della lex mitior incontra innanzitutto dei limiti proprio sul piano logico. Infatti, se è possibile che una sanzione continui ad essere applicata a fattispecie successivamente escluse dal regime sanzionatorio, non è dato comprendere perché ciò non possa parimenti accadere, ovviamente sempre in via di eccezione, per fattispecie ritenute con una legge successiva solo meno gravi. Ciò è quanto induce a considerare una interpretazione coerente con le fattispecie contemplate nel secondo e nel terzo comma dell’art. 3 cit., in un approccio ermeneutico che tenga conto di una lettura complessiva dei due commi, nei quali i principi della riserva di legge (comma 2) e quello della lex mitior (comma 3) non possono essere tenuti nettamente separati. La conseguente considerazione è che le ragioni che sottendono la disciplina sanzionatoria apprestata in tema di obbligazioni tributarie, quando leggi successive escludano in radice il disvalore di una condotta, ma anche quando lo affievoliscano semplicemente, possono giustificare deroghe all’applicazione del principio del favor rei”.
Nel caso di specie, osservano i giudici di Piazza Cavour, l’irretroattività normativamente disposta per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto che accompagna la rimeditazione dell’intero sistema sanzionatorio, sul piano qualitat