Anche in assenza di pagamento effettivo, l’IVA riportata in fattura resta dovuta se non si interviene tempestivamente per correggere l’errore. Chi emette una fattura per operazioni inesistenti o non imponibili è comunque obbligato a versare l’imposta, salvo dimostri di aver rettificato il documento o che non esiste alcun rischio che il destinatario detragga impropriamente l’IVA. Un chiarimento che ribadisce il peso formale della fattura nel sistema fiscale.
Fatture senza incasso e principio di cartolarità IVA: quando l’imposta resta dovuta anche in caso di rinuncia al credito
Fatture emesse e IVA non dovuta: la Cassazione chiarisce la rilevanza della rinuncia al credito

Nel caso di specie una società vantava un credito verso una sua partecipata, per l’importo di Euro 5.429.506,69 relativo a prestazioni di consulenza eseguite ma non pagate, al cui pagamento aveva rinunciato al fine di coprire le perdite maturate dalla stessa partecipata.
La società contribuente emetteva poi comunque due fatture pari al credito complessivamente rinunciato. Tali fatture erano state emesse con il sistema dello split payment, motivo per cui l’IVA doveva essere versata all’Erario direttamente dalla cessionaria/committente partecipata.
Secondo la società emittente le fatture erano state però emesse in via esclusivamente prudenziale, in quanto temeva che la rinuncia al credito, con conseguente copertura delle perdite maturate dalla partecipata, potesse essere contestata dall’Agenzia delle Entrate e da questa assimilata ai fini IVA al pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte, così da considerare l’operazione come “effettuata” e l’IVA “esigibile”, con conseguente obbligo di emissione della relativa fattura ai sensi degli artt. 6 e 21 del D.P.R. n. 633/1972.
Ritenuto che con la rinunzia al credito l‘imposta non fosse dovuta, la società chiedeva quindi il rimborso dell’IVA versata, a cui l’Agenzia delle Entrate opponeva silenzio rifiuto.
Proposto ricorso avverso tale mancato rimborso, la Commissione Tributaria Provinciale lo respingeva con sentenza poi confermata anche in sede di appello, laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riteneva che le scelte comportamentali…
…”da un lato sono insindacabili ma, dall’altro, hanno come riflesso che degli atti si risponde secondo la previsione legislativa. Così l’IVA sulle consulenze fatturate deve essere versata …“.
Il principio di cartolarità IVA e la portata degli atti volontari nella determinazione dell’imposta
Inoltre, rilevavano i giudici di secondo grado:
“la procedura da seguire per l’eventuale rimborso, sia che si tratti della non debenza dell’imposta ex combinat

