Il reato di bancarotta fraudolenta può coinvolgere anche i membri del collegio sindacale per omessa vigilanza sull’operata degli amministratori, in particolare per l’esposizione in bilancio di crediti inesistenti derivanti da fatture per operazioni inesistenti.
La responsabilità per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nei confronti dei componenti del collegio sindacale che abbiano omesso i dovuti controlli sull’operato degli amministratori. Quando la condotta attribuita al sindaco di una società sia di mera omissione dei dovuti controlli deve comunque potersi affermare, per dichiararne la responsabilità, che fossero, all’epoca, già presenti dei “segnali di allarme”, o comunque degli “indici rivelatori” delle condotte illecite che gli amministratori stavano consumando.
Il caso: bancarotta fraudolenta per iscrizione di crediti inesistenti in bilancio
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32560 del 2/10/2025, ha chiarito in presenza di quali presupposti può sussistere la responsabilità di concorso in bancarotta anche per i componenti del collegio sindacale.
Nel caso di specie, l’accusa era relativa al cagionato fallimento di una Srl mediante l’appostazione nei bilanci di crediti inesistenti per complessivi euro 3.500.000 (derivanti dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da società cubane, presunte clienti della fallita), così aggravandone il dissesto.
Per quanto di interesse, la Corte d’Appello aveva osservato che la condanna del Presidente del collegio sindacale della fallita era discesa dalla