La responsabilità del consulente scatta solo quando trae benefici che superano il semplice compenso per la propria prestazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche se la sanzione viene applicata unicamente alla società dotata di personalità giuridica, ciò non esclude il possibile coinvolgimento del consulente nella condotta illecita. Quest’ultimo può essere ritenuto corresponsabile qualora, oltre le sue normali mansioni professionali, abbia utilizzato le proprie competenze tecniche per partecipare o indurre la società in pratiche fiscali fraudolente.
Maxi-frode fiscale e ruolo dei consulenti: il caso del consorzio e delle cooperative coinvolte
Vicenda processuale
La controversia trae origine da un accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate eseguito a carico di vari soggetti, ritenuti coinvolti in una maxi-frode fiscale, attuata mediante un consorzio e alcune società cooperative, appositamente costituite per conseguire vantaggi economici a mezzo di condotte illecite, sul piano fiscale e contributivo, nello specifico mediante reclutamento di manodopera e un giro di fatture per operazioni inesistenti.
Nella ricostruzione dell’organizzazione e delle azioni compiute dai promotori e amministratori, anche di fatto, delle società, i verificatori aveva evidenziato il fattivo affiancamento di professionisti, dotati di competenze specifiche e funzionali, quali commercialisti, consulenti del lavoro e società di elaborazione dati.
In funzione dell’ipotizzato perseguimento di finalità fraudolente, l’Agenzia delle entrate applicava nei confronti dei consulenti la sanzione prevista dall’art. 9 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472[1].
Uno dei professionisti proponeva ricorso avverso l’atto impositivo innanzi C.T.P. di Milano, che con sentenza n. 5747/15/2018, confermava le risultanze degli atti impositivi.
Il contribuente presentava appello alla C.T.R. della Lombardia, che in riforma della pronuncia id primo grado, con sentenza n. 4703/06/2021, annullava gli atti sanzionatori in capo al consulente.
La responsabilità per le sanzioni
Secondo la ricostruzione interpretativa operata dai Giudici regionali il soggetto passivo delle sanzioni coincideva nella società dotata di personalità giuridica – ex articolo 7 del Dl 30.09.2003, n.