Il punto sulla mancata notifica PEC in caso di casella piena: la notifica è valida per mancata diligenza del destinatario?
In caso di casella piena la notifica PEC non è valida se non è assicurata la conoscibilità dell’atto. La violazione dell’onere di diligenza e la connessa autoresponsabilità per aver lasciato la casella satura e, in conseguenza, l’omessa consegna possono essere posti a carico del destinatario della notificazione soltanto se risulti comunque assicurata la conoscibilità dell’atto/attività processuale, che del diritto di difesa è presupposto necessario.
Il caso: notifica ad una casella PEC piena per sanzione disciplinare
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 12/9/2025 n. 25084, seppur nell’ambito di un contenzioso non tributario, ha affermato un principio valido comunque in termini generali in tema di notifica per PEC.
Nel caso di specie il Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti aveva inflitto ad un professionista una sanzione disciplinare per plurime violazioni del codice deontologico.
Il provvedimento sanzionatorio era stato dapprima notificato a mezzo PEC e poi, risultando dal procedimento di notifica la “casella piena”, era stato notificato a mezzo raccomandata, recapitata, ex art. 140 cod. proc. civ..
Avverso tale provvedimento l’architetto proponeva impugnazione al Consiglio nazionale, il quale dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, considerando la data della prima notifica a mezzo PEC quale decorrenza iniziale del termine di trenta giorni previsti per l’impugnazione.
Avverso tale provvedimento l’architetto proponeva infine ricorso per cassazione, lamentando, per quanto di interesse, la violazione dell