L’applicazione automatica delle sanzioni per decadenza dai piani di rateazione può rivelarsi ingiusta: quando non c’è alcun danno erariale, la misura della sanzione appare sproporzionata rispetto al comportamento collaborativo del contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia conferma che la proporzionalità è essenziale, trasformando l’equilibrio tra violazione e sanzione in criterio chiave per garantire giustizia concreta.
Sanzioni tributarie e proporzionalità: annullamento per comportamento collaborativo del contribuente
In merito al principio di proporzionalità delle sanzioni la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza 3 febbraio 2025 n. 392 a mente della quale:
“Va annullata la sanzione del 45% comminata per decadenza della rateazione della definizione agevolata degli avvisi di accertamento ex art, 2, D.L. n 119/2018, per violazione del principio di proporzionalità, qualora sia ravvisabile un comportamento collaborativo del contribuente che prontamente rimedia alla violazione”.
Proporzionalità delle sanzioni e danno erariale
Specificamente per la citata Corte:
“In sostanza deve ravvisarsi il vizio di sproporzione della sanzione (prevista nella misura del 45%), tenuto conto che essa è stata irrogata senza che vi sia stato alcun danno erariale e dinanzi ad un chiaro comportamento collaborativo e di buona fede della contribuente. Per tale motivo la cartella va annullata”.
L’Ufficio riteneva di aver determinato la sanzione in scrupolosa applicazione del disposto dell’articolo 15 ter, comma 2 del DPR 602/1973 e che non gli residuava alcun margine di variazione in ordine a tale misura.
Dopo la Corte di giustizia di primo grado di Vicenza che, semp