Nel contesto del progetto di stato passivo per debiti erariali, la Cassazione ha chiarito che i tassi d’interesse, modificati periodicamente e pubblicati ufficialmente, non necessitano di specificazione dettagliata nei calcoli presentati all’amministrazione fallimentare. Questo perché sono facilmente reperibili e conoscibili, basandosi su dati normativamente stabiliti e su operazioni matematiche semplici. La necessità di una esplicitazione dettagliata del calcolo non è dunque richiesta, semplificando la procedura di verifica degli interessi in contesti di fallimento. Quali sono le implicazioni pratiche di questa decisione della Corte di Cassazione per i creditori in una procedura fallimentare?
Quanto alle modalità di quantificazione degli interessi nell’ambito del progetto di stato passivo in riferimento alle insinuazioni per debiti erariali, la circostanza che i saggi d’interesse pur modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale o dell’Agenzia delle entrate, siano pur sempre soggetti a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, o in forma equipollente, non richiede che essi debbano essere esplicitati, proprio perché si tratta di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque agevolmente conoscibili e individuabili dall’interessato.
Va escluso quindi che si debbano esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi qualora esse siano determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente.
Il caso: quantificazione degli interessi e debiti erariali
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti principi in tema di modalità di quantificazione degli interessi nell’ambito del progetto di stato passivo in riferimento alle insinuazioni per debiti erariali.
Nel caso di specie, oggetto del giudizio era in particolare l’ammissione allo stato passivo di crediti tributari e soprattutto dei relativi interessi.
L’Agenzia delle Entrate aveva infatti proposto domande d’insinuazione tardiva nel fallimento per crediti erariali, sanzioni e interessi, come risultanti dalle partite di ruolo.
La creditrice aveva ottenuto, però, l’ammissione per i soli importi delle imposte, con esclusione degli interessi, per i quali era stato ritenuto che non fosse stato prodotto i