Interessi di dilazione e differimento per omesso o ritardato versamento dei contributi: aumento dei tassi

A seguito dell’innalzamento dei tassi di interesse da parte della B.C.E., dallo scorso 2 novembre sono scattati una serie di aumenti ad esempio per gli interessi di dilazione per la regolarizzazione dei debiti per contributi e sanzioni civili; approfondiamo meglio…

Tassi di interesse di dilazione e differimento per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali

interessi omesso ritardato versamento contributiL’Istituto Previdenziale sottolinea che a seguito dell’aumento dei tassi di interesse fissato da parte della BCE il 27 ottobre 2022, innalzando di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, a partire dal 2 novembre 2022 quest’ultimo è fissato al 2%. A seguito di tale variazione, cambiano anche i tassi di interesse di dilazione e differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lett. a) e b) secondo periodo, e comma 10 della L. n. 388/2000.

 

Tasso per contributi e sanzioni civili

A partire dal 2 novembre 2022 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione dei debiti per contributi e sanzioni civili di cui al Decreto Legge 338/1989 articolo 2, comma 11, sarà pari all’8% annuo e troverà applicazione per le rateazioni presentate a partire proprio da tale data.

Per quanto riguarda invece le sanzioni civili, a partire dal 2 novembre saranno pari al 7,50% in ragione d’anno, ossia tasso del 2% maggiorato di 5,5 punti percentuali.

Tale misura troverà applicazione anche per l’ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, dell’articolo 116, comma 8.

Nel caso di evasione, la misura della sanzione civile in ragione da anno sarà pari al 30% (e nel limite del 60%) dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Per quanto concerne invece l’articolo 116, comma 10, la sanzione civile sarà dovuta nella misura del 7,50% annuo.

 

Tasso per procedure concorsuali e sanzioni ridotte

Per quanto riguarda le procedure concorsuali e le conseguenti sanzioni ridotte, a decorrere dal 2 novembre 2022 la riduzione delle sanzioni opera sulla base della misura del tasso pari al 2%.

Resta fermo che la riduzione è subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento di contributi ed altre spese.

 

Fonte: Circolare INPS n. 124 del 28 ottobre 2022.

 

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A cura di Antonella Madia

Lunedì 14 novembre 2022