E’ di particolare interesse – in questo particolare difficile momento - la sentenza della Corte di Cassazione n.11258 del 2 aprile 2020, secondo cui l’oggettiva impossibilità di provvedere al versamento delle ritenute contributive non rileva ai fini del reato.
(Per approfondire..."Omesso versamento contributi: per l’applicazione della sanzione vale il criterio di competenza" di Antonella Madia)
Omesso versamento contributi previdenziali: il fatto
La Corte d'appello di Trento - sez. dist. di Bolzano -, accogliendo in parte il gravame proposto, per quanto qui interessa, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato, in ordine ad alcuni episodi, non ancora prescritti, di omesso versamento delle ritenute contributive e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti della società di cui egli era legale rappresentante.
Avverso la sentenza di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'erronea applicazione degli artt. 42 codice penale e 533, comma 1, 546, comma 1, lett. c), 238 bis e 236 codice procedura penale, nonché il vizio di motivazione.
Il pensiero della Cassazione: ricorso ammissibile
Per la Corte, il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Diversamente da quanto osserva il ricorrente:
“la Corte territoriale ha dato esaustiva e logica motivazione circa l'irrilevanza della crisi economica della società di cui l'imputato era legale rappresentante in ordine alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice che punisce il mancato versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali, senza che inducesse in contrario avviso l'apparentemente diverso accertamento compiuto con la sentenza passata in giudicato invocata dall'appellante.
La situazione di crisi economica rappresentata dal ricorrente - trascinatasi per anni - non potrebbe infatti integrare gli estremi della forza maggiore, né escludere l'elemento soggettivo, a nulla peraltro rilevando, rispetto al giudizio sulla consumazione del reato, le successive condotte volte a dilazionare il debito contributivo”.
Il richiamo ai principi della giurisprudenza di legittimità
Per gli Ermellini, in particolare, la sente