L’inadempimento del contratto di credito immobiliare da parte del consumatore si verifica quando il ritardato o mancato pagamento delle rate di rimborso del prestito si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive e ciò può costituire causa di risoluzione del contratto da parte del finanziatore.
Quest’ultimo ha l’obbligo di adottare delle procedure per gestire i rapporti coi consumatori in difficoltà coi pagamenti che sono regolate da disposizioni di attuazione della Banca d’Italia con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore ed agli eventuali stati di bisogno e di particolare debolezza del consumatore.
Il finanziatore non può però imporre al consumatore oneri superiori a quelli necessari per ripagare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento.
Contratto di credito immobiliare: le possibili clausole contrattuali per l’inadempimento del consumatore
Fermo il divieto (la nullità) del patto commissorio previsto dall’art. 2744 codice civile (cioè di quel patto con cui si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore) le parti del contratto immobiliare di credito possono convenire, con una clausola contrattuale espressa, che, in caso di inadempimento da parte del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di ipoteca o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito o l’ammontare dei proventi della vendita di esso è inferiore all’importo del debito residuo (dato da: capitale non ancora rimborsato più interessi e spese contrattualmente previste per la vita residua del finanziamento).
Se, invece, il valore del bene immobile come stimato dal perito o l’ammontare dei proventi della vendita di esso è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto a ricevere l’eccedenza.
La clausola citata (che possiamo chiamare “clausola di risarcimento dell’inadempimento del consumatore”) non può essere pattuita nel caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell’art. 120-quater Testo Unico Bancario, vale a dire nel contratto di credito con un nuovo finanziator