Analisi della disciplina contrattuale dedicata ai contratti di credito immobiliare ai consumatori: ricordiamo che l’attuale normativa non coincide con quella dei “vecchi” mutui fondiari.
Come abbiamo già detto all’inizio dell’articolo precedente dal titolo “Le fattispecie e le caratteristiche del credito immobiliare ai consumatori”, la disciplina dei contratti di credito immobiliare ai consumatori è contenuta negli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies del Testo Unico Bancario (TUB), il D.lgs 385/1993, introdotti dall’art. 1° del Dlgs 72/2016.
Le norme del Testo Unico Bancario e il credito immobiliare
La precedente disciplina dei mutui immobiliari, cioè di quelli per l’acquisto di una abitazione (prima o seconda non fa differenza), vale a dire quella del “credito fondiario” contenuta negli artt. 38 – 42 TUB, tuttora in vigore, non si applica più ai mutui concessi ai consumatori ma ai “finanziamenti a medio a lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili” concessi alle società, agli enti privati diversi dalle società, agli imprenditori od ai lavoratori autonomi nell’esercizio delle loro attività imprenditoriali o professionali.
Riteniamo che questa disciplina continui ad applicarsi ai mutui concessi ai consumatori per l’acquisto di una abitazione se negli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies TUB non vi siano norme specifiche in contrasto con essa (per esempio, per quanto riguarda l’iscrizione dell’ipoteca disciplinata dall’art. 38 TUB, ecc.).[1]
Inoltre, il 1° comma dell’art. 120-noviedecies prevede che ai contratti di credito immobiliare ai consumatori si applicano gli artt. 117 (forma scritta e contenuto obbligatorio dei contratti di credito di cui un esemplare firmato dal finanziatore deve essere consegnato al cliente[2]), 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nei contratti di credito a tempo indeterminato, in particolare di quella dei tassi di interesse, ed esclusione di quest’ultima nei contratti a durata determinata), 119 (comunica