Le intercettazioni telefoniche sono utilizzabili nel processo tributario

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 10 marzo 2010

Anche nel processo tributario possono essere utilizzate le intercettazioni telefoniche come mezzo di prova!

 

Con sentenza n. 4306 del 23 febbraio 2010 (ud. del 26 gennaio 2010) la Corte di Cassazione si è occupata di una particolare problematica legata all’accertamento: l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nell’ambito del processo tributario.

Analizziamo gli aspetti di interesse della sentenza.

 

Il fatto

Il fatto trae origine da avvisi di accertamento con cui, a seguito d’indagini svolte dalla guardia di finanza, l’ufficio finanziario recuperava imposte evase da una società che, giovandosi di un’organizzazione creata allo scopo esclusivo di effettuare "operazioni commerciali soggettivamente inesistenti", aveva utilizzato documentazione fittizia per indebite deduzioni di costi e detrazioni dell’IVA.

Il giudice di appello aveva ribaltato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto, e pertanto l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione.

 

Motivi della decisione

La sentenza impugnata – afferma la Corte - non esclude :

  • l’esistenza di un’organizzazione posta in essere allo scopo di lucrare indebite detrazioni dell’IVA, attraverso il sistema delle cc.dd. frodi carosello;

  • che il beneficiario finale della complessiva operazione fraudolenta sia perseguibile fiscalmente, per indebite detrazioni e deduzioni;

  • che la ditta resistente possa aver tratto oggettivo beneficio da tale sistema.

 

Tuttavia, i giudici di secondo grado, hanno ritenuto che, nel caso specifico, non sarebbe provata la partecipazione della contribuente alla frode o, quanto meno, la consapevolezza, da parte sua, di parteciparvi, traendone indebiti vantaggi con danno dell’erario. Vi si legge, infatti, che la contribuente si sarebbe

"limitata ad acquistare, con regolari bolle di accompagnamento e con fatture regolari, dall’ultima società della catena, delle partite di argento; non è stato provato che conoscesse la fittizietà delle società intermedie e le omissioni di Iva ad opera delle stesse; ha pagato la merce acquistata con assegni circolari non trasferibili; i controlli bancari non hanno dato esito negativo; te ha pagate a un prezzo di mercato favorevole, come è normale che sia".

Per i Massimi giudici, tale giudizio, su cui si fonda la decisione, è il risultato di premesse erronee in diritto e di affermazioni non sorrette, in punto di fatto, da idonea motivazione.

Innanzitutto, osserva la Corte, che, in generale,

“la prova della detraibilità dell’IVA, nei casi e nei limiti indicati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, fa carico, secondo la regola comune, al soggetto passivo; il quale assolve l’onere dimostrando, oltre all’inerenza ed alla qualità d’imprenditore (Cass. nn. 16730/2007, 3518/2006), la regolarità delle fatture e delle scritture contabili (Cass. nn. 21233/2006, 11109/2003)…” e qualora “l’infedeltà della dichiarazione, sotto forma di falsa indicazione di detrazioni - come si contesta nel caso concreto -, risulti da dati e notizie raccolti ai sensi dell’art. 51, stesso D.P.R., il potere impositivo può essere esercitato anche in base a presunzioni semplici, desunte da tali risultanze, purchè queste siano gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1575/2007)”.

Per la Corte,

“ quando l’atto impositivo sia fondato su adeguati indizi, desunti da dati e notizie legittimamente acquisiti, idonei - salvo prova contraria a carico del contribuente - a far comprendere l’esistenza di una frode cui parteciperebbe, o da cui comunque trarrebbe consapevole vantaggio con danno dell’erario, il medesimo contribuente, la regolarità dei dati contabili e bancari non è, logicamente, circostanza idonea a contrastare la pretesa fiscale, che non si basa sulla tenuta scorretta o difettosa della contabilità, bensì sulla presunzione di partecipazione alla frode carosello o di utilizzazione consapevole dei proventi di questa; caso in cui tutte le scritture e le fatture e le operazioni bancarie possono risultare anche perfettamente regolari sotto il profilo formale, senza che dal puro e semplice riscontro di tale regolarità formale possa desumersi la prova di un’intenzione diversa da quella fraudolenta; intenzione realizzata attraverso un meccanismo di detrazione indebita d’imposta, apparentemente pagata in rivalsa a società fantasma inserite nel giro, denominate “cartiere”, che omettono di versarla all’erario dopo avere tuttavia prodotto una massa cartacea di fatture, emesse all’unico scopo di giustificare formalmente la detrazione”.

Inoltre, le dichiarazioni rilasciate da terzi e le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società, contenute in atti allegati all’avviso di rettifica notificato o trascritte essenzialmente nella motivazione dello stesso, costituiscono ammissibili indizi, di cui il giudice tributario di merito deve tenere conto nel valutare la fondatezza delle domande e delle eccezioni delle parti.

 

Le intercettazioni telefoniche

 

Per la Corte “ il divieto posto dall’art. 270 c.p.p., di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in “procedimenti” diversi da quello in cui furono disposte, non opera nel contenzioso tributario, ma soltanto in ambito penale (con diverse eccezioni anche in quello stesso ambito, individuate dalla giurisprudenza: cfr., ad es., Cass. pen. nn. 2809/2006, 25128/2005, 33751/2005 e numerose altre), non potendosi estendere arbitrariamente l’efficacia di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti della difesa in quella sede, a dominii processuali diversi, come quello tributario, muniti di regole proprie”.

La regola propria è quella desumibile dall’art. 63 del D.P.R. n. 633 del 1972, per cui la guardia di finanza, cooperando con l’ufficio, trasmette "documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria", "previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria", la cui mancanza non rende peraltro inutilizzabili in campo tributario i dati trasmessi (Cass. nn. 11203/2007, 2450/2007, 22035/2006).

Pertanto, un atto legittimamente assunto in sede penale - la stessa commissione regionale riconosce che le intercettazioni furono "autorizzate in sede penale" - e trasmesso all’amministrazione tributaria in conformità alla disposizione del citato art. 63, entra a far parte a pieno titolo del materiale probatorio e indiziario che il giudice tributario di merito deve valutare, dal momento che i suoi poteri d’indagine e di giudizio, definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non incontrano i limiti posti al giudice penale, nella specie, dall’art. 270 c.p.p..

Il giudice tributario, infatti, non può legittimamente invocare, l’inviolabilità del diritto di libertà e di segretezza delle comunicazioni e del diritto di difesa. “ Quanto al primo di tali diritti, il fatto che esso abbia sicuramente un rango costituzionale non impedisce che possa essere limitato "per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge" (Cost., articolo 15); nella specie, esisteva appunto, come già rilevato, la debita autorizzazione. Quanto al secondo, la norma applicabile in campo tributario (art. 63 cit.) non prevede limitazioni di efficacia degli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria per il fatto, in particolare, che il difensore del contribuente non abbia partecipato alla formazione della prova racchiusa nell’atto trasmesso; il contenuto di tale atto, d’altronde, costituisce semplice indizio nel processo tributario, ed il giudicante di merito è tenuto a prenderlo in considerazione, pro o contro il fisco, nel quadro delle complessive acquisizioni processuali, con piena facoltà d’intervento delle difese”. Pertanto è giuridicamente errata l’affermazione per cui "La illegittima utilizzazione delle predette intercettazioni telefoniche ne comporta la inefficacia probatoria ai fini degli accertamenti dell’Ufficio".

 

I principi di diritto

 

In conclusione, la Corte ha formulato i seguenti principi di diritto:

  • l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA, conseguente all’accertamento che il dichiarante avrebbe esposto detrazioni d’imposta indebite, giustificate formalmente dalla documentazione contabile e finanziaria, ma corrispondenti ad acquisti effettuati partecipando direttamente ad un’organizzazione d’imprese creata allo scopo di evadere il tributo col sistema comunemente noto della frode carosello, o, quanto meno, avvantaggiandosi consapevolmente dei risultati di tale organizzazione fraudolenta, è sufficientemente motivato mediante il richiamo dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio direttamente o per mezzo della polizia tributaria, nei modi indicati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e ss., o trasmessi, ai sensi del successivo articolo 63, dalla guardia di finanza che abbia agito in veste di polizia giudiziaria;

  • il giudice tributario di merito, investito della controversia avente ad oggetto l’atto impositivo, deve previamente valutare, con giudizio di fatto censurabile in cassazione solo per vizi attinenti alla congruità ed alla coerenza logica della motivazione, la sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degl’indizi motivanti l’atto medesimo, esaminandoli sia singolarmente sia nel loro complesso, ed esponendo adeguatamente l’esito di tale giudizio nella motivazione della sentenza. Quando egli ritiene, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità (non necessariamente di certezza), che detti indizi sono sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa - con riguardo, nel caso delle frodi carosello, all’esistenza dell’organizzazione fraudolenta, alla partecipazione ad essa del contribuente o, quanto meno, alla consapevolezza da parte sua di avvantaggiarsi della frode con danno dell’erario -, la domanda dell’amministrazione deve ritenersi provata; con la conseguenza che si sposta a carico del contribuente, secondo la regola generale ricavabile dall’art. 2727 c.c. e ss., e art. 2697 c.c., comma 2, l’onere di provare eventuali fatti a suo favore; fermo restando che la spettanza della detrazione può essere provata solo documentalmente, nei modi indicati dalla legge; la mancata deduzione di idonea prova contraria, fin dall’atto introduttivo del giudizio, o l’insuccesso di essa, comportano l’accoglimento della pretesa del fisco fondata su valide presunzioni;

  • le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società, gli atti trasmessi dalla guardia di finanza, risultanti dall’attività di polizia giudiziaria, senza esclusione dei verbali redatti a seguito d’intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) allegati all’avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza.

 

 

10 marzo 2010

Gianfranco Antico