In tema di società di comodo la presunzione di non operatività può essere superata solo provando l’esistenza di eventi straordinari, indipendenti dalla volontà dell’impresa e non superabili per fattori estranei alla sua organizzazione, da valutare economicamente secondo le reali condizioni di mercato. Ma quando le difficoltà dipendono da inadempimenti dell’impresa stessa, possono davvero rilevare? Un nuovo intervento di Cassazione chiarisce i confini tra cause esterne e responsabilità dell’impresa.
Società di comodo e impedimento oggettivo: nuovi chiarimenti della Cassazione
La Corte di Cassazione è tornata a chiarire cosa si intenda esattamente per impedimento oggettivo, idoneo a “disapplicare” la disciplina in tema di società di comodo.
Il caso: società di comodo per inutilizzo del fabbricato aziendale
Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto di interesse, quanto ai requisiti di non operatività e alla situazione oggettiva che aveva reso impossibile la produzione di ricavi, relativa alla mancata utilizzazione della struttura, la CGT osservava che:
“La situazione oggettiva che rende impossibile la produzione del reddito va individuata in una situazione di fatto che abbia reso impossibile la produzione di ricavi -situazione oggettiva di impedimento- e va valutata con riferimento esclusivo al bene che fa parte del patrimonio della società.
La sussistenza di tale situazione prescinde quindi dalla causa – esterna o riconducibile alla volontà dei soci – che l’abbia determinata.
In questa ottica la non imputabilità della causa di impedimento va intesa nel senso che non deve trattarsi di una scelta di non conseguire ricavi; la situazione oggettiva straordinaria va, in altri termini, intesa non in termini assoluti, bensì elastici, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali ovvero ne ritardi l’avvio oltre il primo periodo di imposta.
Così interpretata la norma, deve concludersi per la esistenza nel