Una recente pronunzia della Cassazione ci offre l’opportunità per riprendere il tema dell’onere della prova nel caso in cui si chieda la disapplicazione della normativa sulle società non operative (o di comodo) al proprio caso particolare.
Con l’ordinanza n. 25992 del 2025 la Cassazione ribadisce che l’interpello disapplicativo non è una condizione di procedibilità e non preclude al contribuente la possibilità di difendersi in giudizio contro la presunzione di non operatività prevista dall’art. 30 della L. 724/1994. La Corte precisa che in tema di società di comodo l’onere della prova va inteso in termini economici e oggettivi, senza margini per un sindacato sulle scelte imprenditoriali. Al centro resta la necessità di dimostrare circostanze indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, tali da rendere impossibile il conseguimento dei ricavi presunti.