Nelle operazioni di Leveraged Buy Out, il Fisco può contestare il vantaggio fiscale ottenuto dal venditore se, dopo la vendita, continua a esercitare il controllo sull’azienda. Se invece il controllo passa a nuovi soggetti, l’operazione è considerata legittima. Secondo la dottrina, il beneficio fiscale andrebbe riconosciuto anche per cessioni parziali, se sostenute da valide ragioni.
La contestazione che spesso viene elevata dall’Agenzia delle entrate nelle operazioni di acquisto con indebitamento (Leveraged buy out – LBO) riguarda il risparmio fiscale (presunto) che il socio cedente ottiene dall’applicazione della norma sulla rivalutazione quote ex art. 5 L. 448/2001 quando la cessione ha ad oggetto partecipazioni che permettono al socio cedente di conservare direttamente o indirette una partecipazione di controllo nella società target. In sostanza quello che l’amministrazione vuole evitare è la trasformazione del recesso tipico (soggetto a tassazione con aliquota del 26%) in recesso atipico (soggetto all’applicazione della disposizione ex art. 5 L. 448/2001).
Leveraged buy out: la prassi del fisco e la giurisprudenza
Sulla partita si sono creati diversi conteziosi tra co