Il rapporto tra processo penale e tributario è tutt’altro che lineare: documenti e informazioni raccolti in un’indagine fiscale possono confluire nel procedimento penale, così come gli atti acquisiti in sede giudiziaria possono alimentare l’accertamento tributario. Un intreccio delicato, che solleva interrogativi su limiti, modalità di utilizzo delle prove e confini tra i due sistemi.
Processo penale e processo tributario: il confine sottile nell’uso delle prove
Il più importante sistema di “comunicazione” fra procedimento penale ed attività ispettiva fiscale (e successivo procedimento di accertamento) è rappresentato dagli artt. 33, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e 63, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che prevedono che la Guardia di Finanza…
…“previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’art. 329 c.p.p., utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie, acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria”.
Oltre che in sede di istruttoria penale, i dati e gli elementi possono essere richiesti dall’ufficio o trasmessi dalle magistrature procedenti, anche successivamente al processo (copie di decreti di rinvio a giudizio, ordinanze e sentenze, estratti di fascicoli).
Inoltre, il comma 2, dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/72, come richiamato dall’art. 33 del D.P.R. n. 600/73, non prevede espressamente che i provvedimenti di autorizzazione emessi dall’A.G. debbano motivare in ordine a particolari situazioni di irregolarità fiscale o ad altri fatti o situazioni.
Art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 600/73 e 63, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 |
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Le norme non contengono preclusioni di sorta circa la natura del |