Diamo notizia di una recentissima sentenza della Corte Costituzionale che riaccende il dibattito sulla proporzionalità delle sanzioni per omesso versamento di ritenute da parte del datore di lavoro: può davvero una sanzione amministrativa risultare più severa di di una condanna penale?
Omesso versamento delle ritenute previdenziali: la Consulta conferma la legittimità della sanzione amministrativa
La normativa vigente: il nuovo quadro sanzionatorio
In base a quanto disposto dall’art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, modificato dall’art. 23 comma 1 del D.L. n. 48/23, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo inferiore a euro 10.000 annui, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso (a meno che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione).
Un sistema sanzionatorio ritenuto sproporzionato
Si tratta, come è evidente, di una sanzione dalla misura elevata anche del solo minimo edittale (150%), che si rende sproporzionata soprattutto nei casi in cui l’illecito, ossia l’entità delle ritenute, sia modesto.
È proprio questa considerazione che ha spinto il Giudice tributario di merito a sollevare la questione di legittimità costituzionale. Di più, il giudice aveva evidenziato, tra le altre cose, l’irragionevolezza del fatto che l’infrazione era addirittura più grave di quella prevista per l’ipotesi in cui l’omissione riguardasse importi superiori a 10.000 euro, e costituisse, per questo, reato; ciò in quanto, convertendo la pena detentiva in pecuniaria, il trasgressore è soggetto al pagamento di un importo (1.032 euro) inferiore a quello previsto dalla sanzione amministrativa.
Inoltre, il Giudice tributario osserva la sproporzione nel caso in cui l’illecito fosse dipeso da circostanze rispetto alle quali la condotta dell’autore era ininfluente.
La decisione della Corte costituzionale: sentenza n. 103/2025
Con la sentenza n. 103/2025, la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, con le argomentazioni seguenti.
Discrezionalità legislativa e legittimità della misura
La Corte ha in primo luogo evidenziato che l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel determinare le pene applicabili a chi abbia commesso reati, è legittimamente estendibile al campo delle sanzioni amministrative. Nel caso di specie la misura della sanzione non è tale da far ritenere arbitraria o irragionevole la scelta del legislatore.
Tutela costituzionale del lavoro e dei lavoratori
In secondo luogo, la Corte evidenzia come l’omesso versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro si sostanzi nella distrazione di somme delle quali lo stesso ha la disponibilità, benché facciano già parte della retribuzione del lavoratore e siano destinate all’erogazione di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili.
Tale illecito determina quindi un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione, sicché la sanzione deve ritenersi giustificata, in quanto commisurata al rango del bene protetto dalla norma.
Esclusione della responsabilità in presenza di cause esterne
La Consulta rigetta poi l’assunto per il quale la sanzione sia sproporzionata nel caso in cui l’omissione sia dipesa da circostanze esterne sulle quali non può incidere la condotta dell’autore: laddove sussistenti, infatti, tali circostanze non darebbero luogo ad una riduzione della sanzione, ma alla esclusione da responsabilità.
Rigetta infine anche la prospettata irragionevolezza rispetto alla comparazione della responsabilità in commento con quella conseguente a violazioni che superano la soglia di rilevanza penale. Infatti, il raffronto non considera le diversità, strutturali e di contenuto, che sussistono fra responsabilità penale e amministrativa.
Spunti critici e necessità di intervento normativo
A prescindere dalle motivazioni alla base della sentenza della Consulta, resta tuttavia il dubbio che la rigidità del sistema possa produrre effetti sproporzionati in situazioni marginali o occasionali, penalizzando in modo pesante anche chi si trova in difficoltà temporanee.
Se è vero che la norma non presenta profili di incostituzionalità, è vero allora che essa meriterebbe comunque una revisione normativa più attenta.
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Mercoledì 16 luglio 2025