Una richiesta di rimborso generica può compromettere l’intero contenzioso. Se mancano dati essenziali, il silenzio dell’amministrazione non è impugnabile e il ricorso rischia di essere dichiarato improponibile. Un recente caso mette in luce l’importanza di precisione e completezza già nella fase amministrativa.
Silenzio/rifiuto e istanze di rimborso generiche: quando il ricorso è improponibile
Le richieste di rimborso che non riportino gli estremi dei versamenti effettuati unitamente alla indicazione analitica degli importi pretesi in restituzione non consentono agli Uffici finanziari di valutarne la relativa fondatezza. Tale condizione impedisce di considerarle giuridicamente valide e come tali risultano inidonee alla formazione del silenzio rifiuto impugnabile.
Il caso: pensione militare e istanza di rimborso generica. La Cassazione blocca il processo
Un contribuente presentava all’Ufficio finanziario istanze di rimborso delle ritenute subite sulla pensione privilegiata ordinaria militare erogata in suo favore, opponendo che la stessa dovesse ritenersi esente dall’IRPEF.
Una volta formatosi il c.d. silenzio rifiuto, il contribuente proponeva ricorso che lo vedeva perdente in primo grado e vincente nel secondo.
Avverso la pronuncia della (allora) Commissione tributaria regionale, l’Ufficio proponeva ricorso in Cassazione lamentando la mancata originaria declaratoria di improponibilità della domanda del contribuente da parte dei giudici di seconde cure. In pratica, secondo la tesi erariale, l’estrema genericità dell’istanza di rimborso presentata (non contenente nemmeno la liquidazione dell’importo preteso in restituzione) avrebbe impedito la “formazione” di un silenzio/rifiuto da parte dell’ente finanziario idoneo ad essere impugnato ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’Ufficio con l’ordinanza n. 11997/2025, ha avuto modo di esplicitare due importanti principi di diritto sostanziale e processuale tributario.
In primis, i giudici hanno ribadito come…
…“le domande di rimborso prive dell’ indicazione degli estremi dei versamenti eseguiti e dell’ammontare delle ritenute IRPEF subite, nonché degli importi pretesi in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, quindi, idonee alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile mediante il successivo deposito di documenti volti a colmare le anzidette lacune, il quale risulterebbe comunque tardivo per essere intervenuto nel corso di un proce