Una recente sentenza della Cassazione riaccende i riflettori sull’onere della prova nelle operazioni inesistenti: spetta al Fisco dimostrare la fittizietà dell’operazione e la consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode. Nel caso in esame, al centro della controversia vi erano rifornimenti di carburante ritenuti inesistenti.
Operazioni inesistenti e frodi IVA: l’onere della prova tra Fisco e contribuente
Se la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.
L’avviso di accertamento è supportato da idonea motivazione, comunque, se contiene gli elementi presuntivi sia in relazione alla sussistenza di rapporti tra le società interessate, sia della conoscibilità della frode da parte del legale rappresentante della società, conoscibilità fondata anche su elementi presuntivi estranei alla semplice qualità di cartiere delle società fornitrici (Corte di Cassazione).
Fatture false e operazioni fraudolente
La transazione fraudolenta equivale ad un’attività illegale o non autorizzata che coinvolge l’utilizzo di strumenti di pagamento o sistemi finanziari, finalizzati ad ottenere denaro, beni o servizi senza il consenso o l’autorizzazione dell’intestatario del conto.
Pertanto, per atto fraudolento deve intendersi qualsiasi atto, segnato da una componente di artificio o inganno, che sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio – o comunque rendendo più difficoltosa – l’azione di recupero; per operazioni inesistenti si intendono quelle operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà commerciale, ossia che i documenti inerenti tali operazioni attestano un fatto mai avvenuto (cfr. Cassazione n. 16686/2021).
Sul tema in esame l’art. 6 D.Lgs n. 130/2022 ha introdotto un nuovo onere probatorio formulando il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs n. 546/92 (decorrenza 16/09/2022), il quale stabilisce che l’amministrazione finanziaria prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato dal contribuente; il giudice fonda la sua decisione sugli elementi e i criteri di prova di valutazione che emergono