Quando si impugna un avviso di intimazione che richiama più cartelle esattoriali, su quale importo va calcolato il contributo unificato? Solo sull’intimazione o anche sulle cartelle sottese? Una recente pronuncia offre spunti interessanti su come determinare correttamente il valore della lite.
Contributo unificato dovuto solo sull’intimazione se le cartelle sottese non sono autonomamente impugnate
In caso di impugnazione dell’intimazione di pagamento e non delle successive cartelle di pagamento, il contributo unificato tributario va pagato per il solo valore dell’intimazione in quanto trattasi di mero strumento di esecuzione della stessa cartella richiesto dalla segreteria della CGT competente.
Pertanto, nel ricorso introduttivo e nella dichiarazione di valore si impugna solo l’intimazione e la nullità delle cartelle sottese costituisce un motivo di impugnazione, e il CUT deve essere calcolato solo per un atto (CGT 2° gr. Lazio n. 2157/2025).
Il contributo unificato nel processo tributario
Il contributo unificato tributario (CUT), di natura di entrata tributaria in cui si identificano le caratteristiche essenziali del tributo ossia la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa (Cassazione n. 18552/2022) -, viene calcolato in base alla dichiarazione di valore del contribuente e, ai fini del relativo calcolo, si considera soltanto il valore della domanda e non il valore degli atti indirettamente impugnati.
Nel giudizio tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ogni atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002, in quanto la facoltà di proporre un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di