Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, pensato per premiare l’innovazione, si è rivelato spesso un terreno insidioso per le imprese beneficiarie. Non di rado, infatti, l’Amministrazione procede al recupero delle somme senza un’adeguata analisi tecnica, limitandosi a motivazioni generiche e scollegate dalla concreta realtà dei progetti. Quando manca un vero confronto sul merito dell’innovazione, si apre la strada alla possibile nullità dell’atto. Un caso emblematico mostra come tutelarsi e far valere i propri diritti nel rapporto con il Fisco.
Atto di recupero R&S e nullità per difetto di motivazione tecnica
Il caso: difesa contro atto di recupero del credito d’imposta R&S
In un atto di recupero del credito d’imposta R&S notificato ad un contribuente che, nella memoria avverso la comunicazione del relativo schema d’atto, aveva chiesto di rappresentare sulla base di motivi fondati su autentica scienza tecnologica (senza, quindi, il ricorso a frasi di mero stile grafico o notizie di superficie solo apprese da internet) il perché lo sviluppo dei progetti esplicitati nel dettaglio delle loro prerogative di innovazione nella memori, non fossero meritevoli dell’ammissione al credito, l’Ufficio ha così testualmente giustificato la ripresa:
“I verificatori, esaminati i contenuti delle relazioni tecniche dei sopra riassunti progetti hanno ritenuto che le attività svolte dalla società non possono nel loro complesso considerarsi attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta in quanto attività che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte dello specifico settore e che pur potendo dar luogo ad un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa (nuovo per l’impresa), non comportino un progresso delle conoscenze e delle capacità generali già disponibili … trattasi infatti nel caso in esame di innovazioni realizzate attraverso l’introduzione e l’applicazione per la prima volta di tecnologie impiantistiche già note nel settore di riferimento”.
A fronte di una precisa delineazione strutturale e di effetti delle innovazioni dei vari progetti, l’Ufficio nell’atto di recupero ha solo proseguito con una sequenza di generiche frasi definitorie ritratte dai manuali di Frascati e di Oslo, senza mai intercalare gli evocati principi con le prerogative concrete dell’attività di ricerca e sviluppo svolta dalla società, incorrendo, per chi scrive, nella manifesta violazione delle ineludibili prescrizioni dell’art. 6bis dello Statuto del Contribuente.
La carente motivazione può essere causa di nullità dell’atto
Se all’Ufficio viene chiesto di chiarire con significativa motivazione fondata su autentica scienza tecnologica, la mancata aderenza dei progetti alle prerogative della ricerca e sviluppo sulla base non di definizioni e principi generali, ma con motivi specificamente contestualizzati con i progetti medesimi, intercalati con le specifiche proprietà innovative rappresentate in documenti peritali, il risultato della risposta non può essere la mera ripetizione di concetti generali lasciati rimanere ad uno stadio di sola mera considerazione astratta senza alcuna intersezione concreta con i progetti medesimi.
In tal caso i motivi alla base di una pregiudiziale nullità dell’atto di recupero sono almeno due