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Con due recenti interventi la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di controlli formali ed emissione di successiva cartella di pagamento, fornendo degli spunti che si vanno ad aggiungere a tutta una serie di precedenti giurisprudenziali
Il valore definito ai fini dell'imposta di registro in sede di accertamento con adesione dall'acquirente non può assumere rilevanza probatoria 'autonoma' ai fini dell'accertamento della plusvalenza IRPEF in capo al venditore.
La cosiddetta contabilità "in nero", risultante da appunti personali ed informali dell'imprenditore, costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti della legge
Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale
Operazioni straordinarie
Modello Redditi - Ex Unico
Unico 2008
La riscossione delle imposte, in caso di accertamento , presupponeva il necessario intervento dell’agente della riscossione, incaricato ex lege di procedere, previa iscrizione a ruolo.
La riforma dell’esecutività dell’atto impositivo ha reso inutile – per quanto riguarda gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA - l’emissione della cartella esattoriale.
Il passaggio intermedio imperniato sulla cartella viene quindi evitato, e l’avviso di accertamento o rettifica diviene l’atto in base al quale possono essere direttamente richieste le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
La riforma dell’esecutività dell’atto impositivo ha reso inutile – per quanto riguarda gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA - l’emissione della cartella esattoriale.
Il passaggio intermedio imperniato sulla cartella viene quindi evitato, e l’avviso di accertamento o rettifica diviene l’atto in base al quale possono essere direttamente richieste le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
La figura giuridica del trust prevede, per effetto della determinazione di un settlor (disponente) e in capo a un trustee, l’esercizio di un potere e il sorgere di un obbligo, di cui quest’ultimo deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee, in vista di una particolare finalità (trust di scopo) o a vantaggio di un determinato beneficiario (trust con beneficiario).
Il trust ai fini fiscali è un soggetto IRES, nonché “centro di imputazione” di rapporti giuridici suscettibile di creare peculiari effetti valutabili in sede di controllo fiscale e accertamento, con alcune sostanziali differenze, però, dipendenti dalla sua qualificazione come trust opaco (autonomo soggetto di imposta) o trasparente (con imputazione diretta dei redditi prodotti in capo ai beneficiari individuati).
Il trust ai fini fiscali è un soggetto IRES, nonché “centro di imputazione” di rapporti giuridici suscettibile di creare peculiari effetti valutabili in sede di controllo fiscale e accertamento, con alcune sostanziali differenze, però, dipendenti dalla sua qualificazione come trust opaco (autonomo soggetto di imposta) o trasparente (con imputazione diretta dei redditi prodotti in capo ai beneficiari individuati).
Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumono tuttavia il valore di dati di fatto che devono essere valutati liberamente dal giudice penale, unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa.
In tema di reati tributari è obbligato a presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto colui che ha la residenza fiscale in Italia, per tale dovendosi intendere anche chi, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle relazioni personali.
In tema di reati tributari è obbligato a presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto colui che ha la residenza fiscale in Italia, per tale dovendosi intendere anche chi, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle relazioni personali.
La legge di Bilancio 2020 fa ricorso alla fattura elettronica per introdurre un ulteriore regime premiale riguardante i contribuenti forfetari. In presenza di taluni presupposti, i termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi si riducono di un anno.
La novella è sicuramente interessante, ma la previsione può rafforzare ulteriormente il beneficio. Potrebbe essere consentita l’applicazione di un’ulteriore disposizione secondo cui i termini di accertamento, in taluni casi, sarebbero addirittura ridotti di due anni.
In tale ipotesi, il termine di decadenza dell’attività di accertamento sarebbe costituito dal 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
La novella è sicuramente interessante, ma la previsione può rafforzare ulteriormente il beneficio. Potrebbe essere consentita l’applicazione di un’ulteriore disposizione secondo cui i termini di accertamento, in taluni casi, sarebbero addirittura ridotti di due anni.
In tale ipotesi, il termine di decadenza dell’attività di accertamento sarebbe costituito dal 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Con recente ordinanza la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di imposte sui redditi, “l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo 'puro', mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario”.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 39, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600 del 1973, autorizza la rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed, in particolare, da contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore.
La Cassazione continua a recepire la norma che prevede la non automaticità dell'accertamento sull'imposta di registro per calcolare eventuali plusvalenze non dichiarate ai fini delle imposte sui redditi.
Contenzioso e processo tributario
Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale
Operazioni straordinarie
Analisi del problema del contenzioso sulle plusvalenze da cessione d'azienda: il valore accertato ai fini dell'imposta di registro vale anche per le imposte sui redditi? Le recenti sentenze di Cassazione sul tema e le novità normative
La correzione degli errori contabili, effettuata secondo i principi contabili rileva anche ai fini delle imposte sui redditi e Irap.
La norma, di straordinaria (e incredibile) portata innovativa, di fatto si traduce in una sanatoria permanente ai fini delle imposte sui redditi e Irap connessa alla correzione contabile dell’errore, poiché non occorre ripresentare la dichiarazione dei Redditi e Irap dell’anno in cui l’errore è stato commesso e non è soggetto né a sanzioni, né ad interessi.
La disposizione, al momento ancora priva di interpretazioni ufficiali, porta con sé molte problematiche applicative, oltre a lasciare perplessi poiché, inutile negarlo, si presta a manovre elusive di fatto non perseguibili.
L’intero impianto suscita oggettivi dubbi di tenuta talché non ci sarebbe da meravigliarsi se il legislatore dopo un breve periodo di torpore improvvisamente si risvegliasse modificandone i contenuti.
La norma, di straordinaria (e incredibile) portata innovativa, di fatto si traduce in una sanatoria permanente ai fini delle imposte sui redditi e Irap connessa alla correzione contabile dell’errore, poiché non occorre ripresentare la dichiarazione dei Redditi e Irap dell’anno in cui l’errore è stato commesso e non è soggetto né a sanzioni, né ad interessi.
La disposizione, al momento ancora priva di interpretazioni ufficiali, porta con sé molte problematiche applicative, oltre a lasciare perplessi poiché, inutile negarlo, si presta a manovre elusive di fatto non perseguibili.
L’intero impianto suscita oggettivi dubbi di tenuta talché non ci sarebbe da meravigliarsi se il legislatore dopo un breve periodo di torpore improvvisamente si risvegliasse modificandone i contenuti.
La Corte di Cassazione è tornata di nuovo ad occuparsi, con due recentissime pronunce, del reato di occultamento o distruzione dei documenti contabili al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, chiarendo una volta per tutte taluni profili controversi della fattispecie in esame.
Per comprendere la portata innovativa del diktat delle due decisioni dei giudici di legittimità, opportuna si appalesa una breve ricostruzione dell’illecito penale in commento.
Per comprendere la portata innovativa del diktat delle due decisioni dei giudici di legittimità, opportuna si appalesa una breve ricostruzione dell’illecito penale in commento.
L’IVA recuperata in sede di accertamento, che non può essere addebitata in rivalsa, finisce quindi con l’essere un’imposta a carico del contribuente e in quanto tale deducibile dal reddito di impresa.
In caso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi l'Ufficio ha il potere di contestare che il prezzo, il costo e/o il corrispettivo dichiarato dal contribuente non coincide con quello effettivamente corrisposto, sopportato e/o percepito, ma non anche che quel prezzo, quel costo e/o quel corrispettivo sia diverso dall'effettivo valore di mercato del bene.
Bilancio
IRAP
IRES
IRPEF
ISA - Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale
IVA
Modello Redditi - Ex Unico
Scadenze Fiscali
La Legge 106/2021 di conversione del Decreto Sostegni bis ha previsto che per il pagamento delle somme che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 derivanti dalla dichiarazione dei redditi, i contribuenti “interessati” dagli ISA avranno tempo fino al 15 settembre, senza dover corrispondere alcuna maggiorazione. La novità riguarda anche chi presenta cause di esclusione, compresi i “minimi” e i “forfetari”, nonché chi partecipa a società, associazioni e imprese “trasparenti”.
Quali sono le responsabilità tributarie del liquidatore di società? La Corte di Cassazione ne delimita la responsabilità se non vengono onorati, con le attività della liquidazione, i debiti societari riferiti al periodo della liquidazione medesima ed anteriori.
Il coinvolgimento del liquidatore nella riscossione di IRES, ritenute Irpef, IRAP ed IVA non versata deve essere collegato a comportamenti che denotano un profilo di colpa nella sua condotta, tenuto conto che il liquidatore risponde in proprio se soddisfa crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegna beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.
Il coinvolgimento del liquidatore nella riscossione di IRES, ritenute Irpef, IRAP ed IVA non versata deve essere collegato a comportamenti che denotano un profilo di colpa nella sua condotta, tenuto conto che il liquidatore risponde in proprio se soddisfa crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegna beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.
La condotta fraudolenta, per esser definita tale, occorre sia realizzata al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o di sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
Di conseguenza, può ritenersi che il dettato normativo non esiga vi siano già stati accertamenti formali in ordine al credito dell'Erario verso il contribuente.
Deve perciò ritenersi sufficiente, quale presupposto del reato, l'esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l'Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a cinquantamila euro.
Di conseguenza, può ritenersi che il dettato normativo non esiga vi siano già stati accertamenti formali in ordine al credito dell'Erario verso il contribuente.
Deve perciò ritenersi sufficiente, quale presupposto del reato, l'esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l'Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a cinquantamila euro.
IRAP
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IRPEF
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Notizie su fisco, impresa e lavoro a libera consultazione
ISA - Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale
Il Decreto Agosto prevede il differimento del termine per il versamento della seconda rata di acconti delle imposte sui redditi e ai fini Irap, che slitterebbe dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021. Vediamo a chi spetterà tale beneficio...
La Cassazione interviene sulla legittimità dell'accertamento su socio al 95%, di società a ristretta base azionaria, basato su un atto societario definitivo per omessa impugnazione.
La sua estraneità all'accertamento societario non si ritiene ipotizzabile...
La sua estraneità all'accertamento societario non si ritiene ipotizzabile...
In seguito alla proroga concessa dal Governo, è possibile versare le imposte sui redditi 2018 entro il 30 Settembre 2019 (prima era il 30 Giugno). Ma gli interessi sul saldo IVA 2018, dovuti per il periodo tra il 16 marzo e il 30 giugno, vanno calcolati anche per il periodo tra il 30 giugno e il 30 settembre?
Proviamo a rispondere.
Proviamo a rispondere.
Il Decreto Crescita torna ancora una volta ad essere discusso in seno al prossimo Consiglio dei Ministri, e finalmente dovrebbe essere disponibile il testo definitivo.
Non dovrebbero però sorgere dubbi sulla definitività e quindi approvazione della disposizione che prevede l’incremento della percentuale di deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi dal 40 al 60 per cento.
Se è ormai consolidato il principio che, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, che ricorre anche quando esso derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, definitiva, pronunziata nei confronti della società, si continua a discutere giurisprudenzialmente sull'ipotesi di sospensione del processo.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi è consentito procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulti dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile, costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore. La documentazione extracontabile, compreso un semplice post it, non può quindi essere ritenuta di per sé probatoriamente irrilevante dal giudice, salvo che la comparazione della stessa con gli ulteriori dati acquisiti, compresa la contabilità ufficiale, conduca a tale conclusione
Il primo articolo del D.l. n. 119/2018 permette di definire in via agevolata il contenuto integrale dei PVC (processi verbali di constatazione), consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei PVC, presentando la dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di: imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap IVA, IVIE e IVAFE. Per ravvedersi il contribuente dovrà presentare entro il 31.05.2019 una dichiarazione in merito ai periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di decadenza per l’attività di accertamento, compresi quelli che prevedono il raddoppio dei termini...
In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie di conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati...
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio ai fini delle notificazioni e della legittimazione a procedere
In tema di accertamento delle imposte sui redditi l’indirizzo indicato dal contribuente nella propria dichiarazione fiscale è rilevante ai fini delle notificazioni e determina la competenza territoriale dell’Ufficio accertatore. Questi i principi fissati dalla Suprema Corte in una recente ordinanza
Contenzioso e processo tributario
Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale
Operazioni straordinarie
Prendendo spunto da una sentenza di Cassazione vediamo i differenti presupposti accertativi ai fini dell'imposta di registro e delle imposte dirette del contratto di cessione di azienda: non esistono automatismi ma solo indizi