La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24351 depositata lo scorso 10 agosto 2023, ha stabilito che è legittimo l’atto impositivo che ricostruisce i ricavi occulti ripresi a tassazione, riportando, in stralcio, le comunicazioni telematiche dello spesometro integrato, essendo detti elementi sia sufficienti a motivare l’avviso di accertamento che a rendere edotto il contribuente del recupero, così da consentirgli una piena esplicazione del suo diritto alla difesa, ancor più qualora quest’ultimo non avesse ottemperato alla richiesta istruttoria dell’Agenzia delle Entrate ed avesse subito un accertamento induttivo puro, ex art. 39, comma 2 Dpr 600/1973.
Il caso
Il caso, pervenuto avanti alla Ctr Campania, sezione staccata di Salerno, originava da un avviso di accertamento, con il quale l'ufficio aveva contestato nei confronti di una srl, ai sensi degli artt. 32 e 39, comma 2 Dpr 600/1973, un maggior reddito d'impresa ai fini Ires, Irap e Iva, per un determinato anno di imposta.
In particolare, la Ctp di Salerno, adita dalla contribuente, aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando la ripresa in ordine ai maggiori ricavi contestati e confermando quella concernente i costi ritenuti non documentati.
Veniva, quindi, proposto gravame da parte del