Raddoppia l’importo dell’imposta sostitutiva che grava sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data del 10 agosto 2024. L’agevolazione può essere estesa ai familiari e offre vantaggi per chi gestisce redditi prodotti all’estero. Scopriamo come funziona questo regime fiscale e le opportunità che offre.
L’articolo 2 del cd. decreto Agosto, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, pubblicato sulla G.U. 9 agosto 2024 n. 186, dispone importanti novità in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
Nel dettaglio, il comma 1 del citato articolo 2, attraverso la modifica dell’articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del TUIR (DPR n. 917 del 1986) eleva da 100.000 a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
Le novità decorrono dall’entrata in vigore del Decreto Legge 113/2024 e più, precisamente, dal 10 agosto 2024.
Cosa prevede il TUIR per i cosiddetti impatriati
L’articolo 24-bis del TUIR prevede, al comma 1, che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del DPR 917/86, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Ai sensi del comma 2, per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all’estero di cui al comma 1, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 (importo modificato dal decreto Agosto) per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione.
Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari previsti dall’articolo 433, del Codice Civile.