L’accertamento bancario è uno degli strumenti più invasivi a disposizione del Fisco. In questo contributo esploriamo la distribuzione dell’onere della prova in caso di indagini finanziarie in base alle recenti pronunce di giurisprudenza; in particolare indaghiamo le possibilità di difesa del contribuente.
Presunzione legale in caso di accertamento bancario
In tema di accertamento bancario, l’art. 32 del Dpr n. 600/1973, stabilisce al secondo comma che l’amministrazione finanziaria può invitare i contribuenti, specificandone i motivi, a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti stante la presunzione legale della disponibilità di maggior reddito, risultante dai movimenti e dai saldi dei conti correnti bancari.
La corte di Cassazione con sentenza n. 24402 del 2022 ha deciso che a seguito dell’indirizzo di legittimità, secondo il quale, qualora l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria si fondi, come nella specie, su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo quanto disposto dall’,art 32 DPR 600/1973 attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti, determinandosi un’inversione della prova a carico del contribuente il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cassazione nn. 22179/2008, 18081/2010, 15857/2016, 4829/2015).
Onere della prova durante l’accertamento bancario
La presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, aggiunge la Corte, non è peraltro riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dall’art. 38 del Dpr. n. 600 del 1973, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1.
Il ricorrente, nella specie, non aveva specificato in modo puntuale quali fossero state le prove contrarie analitiche che egli aveva contrapposto alle singole amministrazioni condominiali, escludendo i movimenti riconducibili alle quote condominiali e quelli riguardanti le spese sostenute per la gestione dei condomini.
Il ricorrente, quindi, non aveva specificato in modo puntuale quali fossero state le prove contrarie analitiche che egli aveva contrapposto alle singole movimentazioni bancarie, né aveva riprodotto documenti, neppure nel loro contenuto essenziale, indicando la sede della loro eventuale produzione nei gradi di merito.
La distribuzione dell’onere della prova dopo la riforma del processo tributario
Quanto alla fondatezza degli atti impositivi, la L. 130/2022 specifica – nella sostanza – che l’onere di provare i fatti che sono a fondamento della pretesa impositiva incombono sull’amministrazione e tale onere deve essere assolto nella sede processuale.
Il potere di annullamento del giudice tributario e i suoi presupposti in tema di prove imp