L’accertamento con adesione implica l’accettazione da parte del contribuente delle imposte determinate dall’Amministrazione finanziaria, senza possibilità di impugnazione; le richieste di rimborso dopo tale accertamento sono improponibili, poiché costituirebbero una forma indiretta di contestazione dell’accertamento stesso.
La Corte di Cassazione si è espressa in tema di (illegittimità) delle richieste di rimborso post adesione, partendo dal presupposto che la formulazione della proposta di adesione è di competenza esclusiva dell’Ufficio, a cui è attribuito, dalla legge, il potere di rideterminare la pretesa impositiva, tenendo conto di quanto introdotto dalla parte.
Il ruolo del contribuente, per contro, è limitato all’accettazione (o meno) della determinazione finale dell’Amministrazione e non è più suscettibile di ulteriore discussione.
Poiché avverso l’accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d’impugnazione, devono quindi ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso, in quanto costituirebbero una surrettizia forma d’impugnazione dell’accertamento.
Il caso: PVC chiuso in accertamento con adesione
Nel caso di specie, la controversia traeva origine dall’impugnazione, con distinti ricorsi, da parte della società consolidata e della società consolidante, del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alle istanze di rimborso presentate dalle società per somme versate a titolo di Ires, come dovute a seguito di accertamenti con adesione.
La procedura di accertamento con adesione era stata nella specie preceduta da un’indagine penale, che aveva ipotizzato a carico delle stesse socie