Inammissibili le richieste di rimborso post adesione all’accertamento

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 21 novembre 2023

L'accertamento con adesione implica l'accettazione da parte del contribuente delle imposte determinate dall'Amministrazione finanziaria, senza possibilità di impugnazione; le richieste di rimborso dopo tale accertamento sono improponibili, poiché costituirebbero una forma indiretta di contestazione dell'accertamento stesso.

La Corte di Cassazione si è espressa in tema di (illegittimità) delle richieste di rimborso post adesione, partendo dal presupposto che la formulazione della proposta di adesione è di competenza esclusiva dell'Ufficio, a cui è attribuito, dalla legge, il potere di rideterminare la pretesa impositiva, tenendo conto di quanto introdotto dalla parte.

Il ruolo del contribuente, per contro, è limitato all'accettazione (o meno) della determinazione finale dell'Amministrazione e non è più suscettibile di ulteriore discussione.

Poiché avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono quindi ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso, in quanto costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento.

 

Il caso: PVC chiuso in accertamento con adesione

richiesta rimborso post accertamento con adesioneNel caso di specie, la controversia traeva origine dall'impugnazione, con distinti ricorsi, da parte della società consolidata e della società consolidante, del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alle istanze di rimborso presentate dalle società per somme versate a titolo di Ires, come dovute a seguito di accertamenti con adesione.

La procedura di accertamento con adesione era stata nella specie preceduta da un'indagine penale, che aveva