Prima di ricevere un atto impositivo, il contribuente ha diritto a un confronto con l’Amministrazione finanziaria, un’opportunità cruciale per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, non tutti gli atti seguono questa regola, e la sospensione feriale non sempre si applica.
Ma quali sono le eccezioni? E come sfruttare al meglio il contraddittorio?
Come è noto, per effetto di quanto disposto dall’art. 6-bis della L. 212/2000, fatti salvi casi in non sussiste il diritto al contradditorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024, nonché’ per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Schema di atto e contraddittorio preventivo: regole, eccezioni e sospensione feriale
Di conseguenza, per consentire il contradditorio, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Rileviamo, altresì, che l’art. 7-bis, inserito in sede di conversione in L. n. 67/2024, del D.L. n. 39/2024, ha ritenuto che il co