Si tratta di un caso molto rischioso per il contribuente in caso di verifica fiscale.
La Corte di Cassazione ha fatto il punto sull’accertamento induttivo puro in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
Il fatto di causa
Con due distinti avvisi di accertamento emessi ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. a), e 41 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle entrate, contestando l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte di una s.r.l., determinava maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA in relazione agli anni 2007 e 2008.
Contro gli atti impositivi proponeva distinti ricorsi la società contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente che, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che la ricorrente avesse assolto correttamente gli obblighi fiscali nei periodi d’imposta in contestazione.
L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale.
La CTR, accertato che le dichiarazioni fiscali erano state omesse, rideterminava le imposte dovute sulla base della documentazione prodotta dalla società.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, lett. a), e 41 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972.
Per le Entrate, non avendo la società presentato le dichiarazioni fiscali, era corretta la determinazione in via induttiva dei ricavi e del il volume d’affare, sulla base delle notizie e dei dati comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, mentre la CTR, con moti