Continuiamo l’analisi dei provvedimenti della Riforma Fiscale: oggi puntiamo il mouse sull’accertamento con adesione. In particolare, dato il nuovo obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato, esploriamo come cambieranno i rapporti Fisco – Contribuente in sede di accertamento con adesione.
Accertamento con adesione e contraddittorio preventivo: verso un procedimento più equo e collaborativo
L’accertamento con adesione del contribuente, di cui al D.Lgs. n. 218/1997[1], costituisce uno strumento di definizione concordata del procedimento – in contraddittorio – fondato sulla prognosi di fondatezza di atti e difese, che “a regime” ha segnato l’inizio di un profondo e radicale cambio d’indirizzo nei rapporti fra Fisco e contribuente, consentendo altresì di gestire il gettito fiscale a carattere continuativo.
La normativa non prevede, almeno in linea di principio, alcuna preclusione, e per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 13/2024 vi rientrano adesso anche gli atti di recupero.
È questa la nuova formulazione dell’art. 1, del D.Lgs. n. 218/97.
Art. 1, del D.Lgs. n. 218/1997: Definizione degli accertamenti |
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