Agosto sembra un mese di pausa, ma non lo è per tutte le scadenze fiscali. Alcuni termini si sospendono ma altri no, e dietro lo schema di atto si celano regole meno intuitive di quanto si creda. Tra attese, risposte e strategie, il periodo estivo può rivelarsi decisivo.
Schema di atto, contraddittorio e sospensione feriale: orientamenti normativi e giurisprudenziali
Nel periodo che tradizionalmente coincide con il cosiddetto esodo estivo, il legislatore ha introdotto una significativa rimodulazione dei termini processuali, anche con implicazioni rilevanti per la gestione dello schema d’atto da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Come è noto, l’art. 16 del D.L. n. 132/2014 (cd. Decreto giustizia), convertito, con modificazioni, in Legge n. 162/2014, intervenendo sull’art. 1 della L. n. 742/1969, che, per ius receptum, si applica anche al rito tributario, ha ridotto la pausa estiva, che continua ad avere inizio il 1° agosto ma cessa il 31 dello stesso mese (e non più il 15 settembre).
Pertanto, durante questi 31 giorni, tutte le scadenze processuali sono interrotte e, nel caso in cui la decorrenza del termine ha inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell’adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti, etc.) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione.
Il periodo di sospensione feriale dei termini vale per tutte le liti tributarie e quindi sono soggetti alla sospensione tutti gli atti indicati all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, che identifica gli atti impugnabili nonché l’oggetto del ricorso.
La sospensione feriale, inoltre, comporta, in via di principio, salvo deroghe specifiche, lo slittamento dei termini di pagamento degli atti impugnabili ex art.19, del D.Lgs.n.546/92, generalmente legati al termine per proporre ricorso.
Lo schema di atto
Per effetto di quanto disposto dall’art. 6-bis, della L. n. 212/2000, fatti salvi casi in non sussiste il diritto al contradditorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale del