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Introduzione.
La questione dei benefici fiscali per le forniture di energia elettrica agli opifici industriali non è stata mai lineare1, ci si riferisce, in particolare, all’esenzione prevista, sino al 1° giugno di quest’anno, al comma 3, lettera f) dell’art. 52 del TUA (Testo Unico Accise), laddove tale agevolazione fiscale veniva prevista per l’utilizzo dell’energia elettrica, in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore ad 1.200.000 kWh, per mesi nei quali tale consumo si sia verificato.
Da un punto di vista strutturale, la norma distingueva due profili:
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oggettivo, con riferimento al kWh minimo richiesto per il beneficio, su base mensile;
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soggettivo, con riferimento alla qualificazione di “opificio industriale” del soggetto economico destinatario dell’esenzione.
La questione centrale era costituita dalla valutazione dell’elemento soggettivo, con la corretta qualificazione di “opificio industriale”.
Nel merito soccorreva una risposta fornita, con la nota n. 9780 del 5 giugno 2007, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, all’Agenzia delle Dogane – Direzione dell’Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti2 con riferimento alla definizione di “opificio industriale”3.
Le indicazioni fornite dal Ministero consentivano, in estrema sintesi, di individuare tre condizioni che dovevano ricorrere insieme, affinché si potesse beneficiare dell’esenzione:
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unicitàproduttiva, intesa come luogo fisico, un’area senza soluzione di continuità;
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approvvigionamento dell’energia elettrica da un unico punto di prelievo;
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integrazione tra le varie produzioni realizzate, nel sito produttivo, dalle imprese.
Orbene, a decorrere dal 1° giugno 2012, tale previsione è stata abrogata dall'art. 3 bis, c. 3, lett. a, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
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Modifiche apportate dal decreto “Crescita Sostenibile”.
Il 15 giugno il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione del c.d. decreto per la “Crescita Sostenibile”4, è nuovamente intervenuto sul sistema delle agevolazioni per il consumo di energia elettrica, con l’art. 39, afferente ai regimi tariffari speciali per i grandi contribuenti industriali utilizzatori di energia elettrica.
Nello specifico:
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il comma 1 prevede che, entro il 31 dicembre 2012, il Ministero dell’Economia provveda a definire, con uno o più decreti, le “imprese a forte consumo di energia elettrica”, secondo criteri coerenti con la Direttiva 2003/96/CE.
La normativa comunitaria, in materia di tassazione energetica, prevede che i Paesi membri possano definire sgravi fiscali a favore delle imprese a forte consumo di energia, determinate secondo parametri di incidenza dei costi di acquisto dell’energia sul valore produttivo dell’impresa.
In buona sostanza, la norma identifica i beneficiari non solo con riferimento alla quantità di energia elettrica consumata ma (anche) al peso che riveste il costo dell’energia sui costi di produzione e sull’attività d’impresa, riequilibrando, in tale modo, il sistema di concessione delle agevolazioni rendendolo evidentemente più equo.
Viene definita impresa a forte consumo di energia un'impresa che utilizza l’energia elettrica per uso commerciale, in cui i costi di acquisto dell’elettricità sia almeno pari al 3,0 % del valore produttivo, ovvero che l'imposta nazionale sull'energia sia almeno pari allo 0,5 % del valore aggiunto.
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I commi 2 e 3 disciplinano il sistema delle aliquote e la distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico da parte della Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), secondo criteri di semplificazione, nel rispetto dei vincoli di invarianza finanziaria;
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Il comma 4, precisa, in particolare, che la AEEG darà attuazione all’art. 3, comma 13 bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazione in legge 26 aprile 2012, n. 44 concernente le modalità di applicazione di regimi speciali per l’energia elettrica.
In sintesi, si tratta di regimi non più operativi 5 previsti per talune specifiche realtà industriali nazionali, che prevedevano erogazioni compensative alle beneficiarie, pari alla differenza tra il prezzo nazionale dell’energia elettrica e la tariffa agevolata.
Va da sé che, per neutralizzare il passaggio al mercato libero, la componente compensativa non può essere inferiore a quella eventualmente riconosciuta nel mercato vincolato.
Dal punto di vista della copertura finanziaria, le risorse necessario affluiscono non già dal bilancio statale, bensì da un fondo tariffario.
La norma chiude con un “salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia”, delimitando, quindi, l’ambito di applicazione al solo periodo di tempo di vigenza dei due regimi tariffari.
Con il decreto “Crescita” sicuramente evidente appare l’attenzione del Governo al regime energetico nazionale, con l’introduzione di interessanti istituti di sviluppo del settore.
Ci si riferisce, in particolare, anche all’art. 576, del medesimo provvedimento, una norma tesa allo sviluppo occupazionale giovanile attraverso l’estensione del finanziamento agevolato previsto dal “fondo Kyoto”.
Si tratta di istituti tipici della c.d. green economy, la tassazione ambientale intesa come archetipo impositivo volto a disincentivare settori economici ecologicamente non sostenibili a favore di quelli compatibili in una logica di sviluppo di medio/lungo periodo, in sintesi: paga chi inquina!7
Il provvedimento adottato dal Governo, stante i requisiti della straordinarietà e dell’urgenza, è passato, poi, al vaglio del Parlamento, a pena di decadenza8, che lo ha definitivamente approvato, quindi convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134.
10 novembre 2012
Fabrizio Stella e Nicola Monfreda
1 Sul punto sia consentito il rinvio, per un approfondimento, di Giua M., Stella F. e Conteduca G.A., ad Energia elettrica e benefici fiscali: le forniture in esenzione per gli “opifici industriali”, in il fisco, n. 1/2012.
2 Note di richiesta n.2093/V/ACGT del 14 marzo e n.1878/V/ACGT del 4 maggio del 2007.
3 Il citato Organo Centrale osserva come la norma faccia riferimento, tenendo conto della “evoluzione dei processi produttivi nei quali più aziende in un unico sito partecipano alla realizzazione di un unico prodotto finale”, al luogo produttivo opificio industriale “senza alcun riferimento al dato, soggettivo, della titolarità giuridica delle attività. Tale “oggettività” è presumibilmente da individuare nella produzione che va considerata come l’elemento unificante tra diversi soggetti operanti nello stesso sito, idoneo quindi a fondare l’istanza di esenzione pur in presenza di strutture articolate, ma funzionalmente integrate. D’altro canto, l’essere i diversi soggetti insediati in un unico sito ovvero l’esistenza di un unico punto di connessione alla rete elettrica di distribuzione o trasporto sono circostanze che devono si sussistere, ma che non possono essere assunte da sole come decisive in quanto potrebbero essere del tutto accidentali, cioè scollegate dalla necessità per le diverse imprese di concorrere alla realizzazione di un unico prodotto finale”.
4 Divenuto, dopo le intese, il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 – Misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O. convertito con modificazioni dall’articolo 1, c. 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134.
5Previsti dall’articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.9 nonché dal decreto del ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 dicembre 1995.
6Art. 57: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori: a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di 'seconda e terza generazione'; c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel 'solare termico', 'solare a concentrazione', 'solare termo-dinamico', 'solare fotovoltaico', biomasse, biogas e geotermia; d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di social housing.
2. Per accedere ai finanziamenti di cui al primo comma, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al primo comma devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo. A tal fine, al Fondo di cui al primo comma affluiscono anche le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.
3. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente norma possono essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori di cui al primo comma.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i settori di cui al primo comma possono essere integrati o modificati.
5. Le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.
6. Ai progetti di investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.
7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al primo comma, hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma 6, per i quali la durata non può essere superiore a centoventi mesi”.
7 Per un approfondimento sul tema, si rinvia, degli stessi autori, in questa rivista, a Decreto “Crescita Sostenibile”: sviluppo occupazionale giovanile con la Green Economy, del 23 luglio 2012.
8 Come noto, il decreto legge (d.l.), ex art.77 della Costituzione, è un atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge, in www.governo.it.