Dal 7 Agosto è operativa la piattaforma per il bonus legato al Piano transizione 5.0, che si può richiedere per progetti di innovazione in grado di assicurare un determinato risparmio energetico. Vediamo le regole di ingaggio e la documentazione da predisporre.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 il decreto di attuazione che rende operativa la piattaforma telematica gestita dal GSE per il Piano di transizione 5.0.
La Corte dei Conti ha apposto nei giorni scorsi il visto sul decreto attuativo del programma dei crediti d’imposta per progetti di innovazione ed ora l’iter risulta completato. Si tratta di un passaggio essenziale per concludere e definire l’iter degli ultimi mesi che ha condizionato considerevolmente le scelte finalizzate agli investimenti delle imprese.
Pertanto è stato pubblicato, come già detto, nella Gazzetta Ufficiale, il decreto direttoriale del Mimit, avente ad oggetto l’avvio della procedura per l’accesso ai crediti d’imposta, che quindi fissa le regole attuative. Gli operatori sono in attesa di una prima circolare esplicativa. Infatti, fino ad oggi sono del tutto mancanti le istruzioni necessarie per fruire della nuova agevolazione.
Piano Transizione 5.0: cosa richiede il GSE?
Al fine di fruire concretamente dell’agevolazione dovranno essere utilizzati i modelli necessari per compilare le certificazioni e gli attestati richiesti disponibili sul portale del GSE.
L’impresa dovrà trasmettere preventivamente una comunicazione contenente le informazioni relative al progetto, unitamente ad una perizia asseverata sugli obiettivi del risparmio energetico quale presupposto essenziale al fine di fruire dell’agevolazione. A seguito della predetta comunicazione il GSE effettua le relative verifiche anche per ciò che riguarda le risorse economiche disponibili e entro cinque giorni comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante. Si tratta, nella sostanza, di una prenotazione del credito d’imposta in futuro utilizzabile.
Entro 30 giorni dalle ricezione della comunicazione a cura del GSE del credito d’imposta prenotato, l’impresa dovrà poi trasmettere una comunicazione intermedia relativa agli investimenti attestante che per effetto dell’acconto corrisposto è stato speso almeno il 20 per cento dell’importo complessivo. Entro ulteriori cinque giorni il GSE comunica il completamento delle verifiche e del relativo esito e se l’investimento è inferiore rispetto alla prima comunicazione effettuata preventivamente dall’impresa viene ridotto il credito d’imposta spettante commisurandolo all’effettiva entità dell’investimento.
Quali sono i progetti agevolati?
Per quanto riguarda il merito dell’agevolazione deve ricordarsi che il bonus Transizione 5.0 riguarda i progetti di innovazione in grado di assicurare un determinato risparmio energetico. Il risparmio energetico deve essere almeno pari al 3 per cento dei consumi della struttura produttiva oppure almeno il 5 per cento dei consumi relativi ai processi interessati dall’investimento.
E’ stato anche previsto che sono ammissibili al beneficio i progetti avviati con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. L’aliquota del credito d’imposta è compresa tra il 5 e il 45 per cento a seconda dei livelli di risparmio energetico programmati e allo scaglione di investimento, entro un limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Gli investimenti agevolabili comprendono anche i beni strumentali materiali e immateriali già agevolabili secondo il piano di Transizione 4.0, nell’ambito del medesimo progetto di investimento. Sono agevolabili anche le spese sostenute per impianti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e le spese sostenute per la formazione su tecnologie per la transizione digitale ed energetica. Ciò entro il limite del 10 per cento degli investimenti in beni strumentali e impianti energetici. In questo caso il limite massimo delle spese agevolabili è pari a 300.000 euro.
La normativa di riferimento pone però dei limiti alla cumulabilità dell’agevolazione con ulteriori benefici. Il Decreto di attuazione prevede il divieto di cumulo con gli incentivi di cui al piano 4.0 che sono alternativi. Inoltre, il legislatore ha specificato che il bonus 5.0 è cumulabile solo con altre “agevolazioni finanziate con risorse nazionali” che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Inoltre, viene espressamente esclusa la cumulabilità del beneficio fiscale con ulteriori agevolazioni finanziate con i fondi europei.
NdR. Decreto Coesione: modifiche alle agevolazioni fiscali Transizione 5.0
Nicola Forte
Venerdì 9 Agosto 2024
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