È stata modificata la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0. Con le novità introdotte dal Decreto Coesione, si precisa che sono ammessi al credito d’imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza.
Il cd. decreto Coesione introduce modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0; vediamo di analizzare le modifiche alla luce della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale e l’aiuto dei documenti di consultazione contenuti nei vari dossier dell’Ufficio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (in particolare cfr. n.284/2 del 26 giugno 2024).
L’articolo 15, comma 4-bis, del decreto Coesione modifica l’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, che ha istituito e disciplinato il piano Transizione 5. 0.
L’agevolazione Transizione 5.0
In sintesi, il richiamato articolo 38 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici, alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti ex lege.
Sulla relativa disciplina è poi intervenuto l’articolo 6, del decreto-legge n. 39 del 2024, che ha apportato alcune modifiche – tra l’altro – alla tempistica degli investimenti agevolabili e alla cadenza