Ai fini della detrazione delle spese per risparmio energetico non rileva l’invio in ritardo della comunicazione all’ENEA; la Cassazione ha ricordato che tale comunicazione ha valenza solo statistica e non rileva per quanto riguarda le detrazioni IRPEF.
L’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
Con questa massima, la Cassazione interviene a contrastare l’infondato orientamento della prassi, nonché di taluna giurisprudenza.
La domanda che ha sempre tenuto banco in tema di detrazione di spese per interventi di risparmio energetico è quello legato alla valenza dell’obbligo di invio all’Enea della comunicazione contenente i dati informativi degli interventi svolti.
Ci si è infatti chiesti se il disposto del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 449/1997, dettato per il caso gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio, che prevede espressamente, in caso di inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la decadenza dal diritto alla detrazione, valesse anche per la fattispecie di spese per risparmio energetico.
L’articolo 16 del decreto-legge n. 63/2013, in materia appunto di detrazione delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, prevede l’invio all’Enea delle informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi, ma al solo fine di “effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico“.
Detrazioni per risparmio energetico e comunicazione Enea: l’intervento della Cassazione
La Cassazione, nella sentenza che ricordiamo oggi, afferma (conferma) che la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistica, cioè di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico.
Pertanto, il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine lavori, non può costituire una comminatoria di decadenza.
L’ipotesi di decadenza deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica dalla normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
Ricordiamo che sono buone notizie, insomma, per chi si trova alle prese con contestazioni su tale ambito.
Danilo Sciuto
Venerdì 24 Maggio 2024