La comunicazione all’Enea è un adempimento a valenza statistica; pertanto, la sua mancanza non può far perdere le detrazioni IRPEF.
La comunicazione all’ENEA è un adempimento relativo alla detrazione dei lavori di riqualificazione energetica. La comunicazione deve essere inviata entro la scadenza di 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
L’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA, dei dati descrittivi dell’intervento eseguito, determina la decadenza dall’agevolazione fiscale ovvero con il mancato rispetto dell’adempimento si rischia di perdere il diritto alla detrazione?
Il mancato rispetto di detto termine importa decadenza dal godimento dell’agevolazione o, viceversa, integra una mera violazione di natura formale suscettibile di irrogazione di sanzione di natura amministrativa?
L’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione?
La comunicazione ENEA: genesi normativa
Non si può desumere una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma (art. 4, comma 1-bis lett. b) del D.M. 19 febbraio 2007 – emanato in attuazione dell’art. 1, comma 349 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296), per l’inoltro della comunicazione all’ENEA.
La comminatoria espressa di decadenza non è stata stabilita da detta norma; la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere dalla normativa primaria.
Inoltre, l’ipotesi di decadenza, non si evince quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa p