La Cassazione ribadisce un principio chiaro e decisivo: le detrazioni fiscali per lavori edilizi passano all’erede solo se questi vive nell’immobile e ne ha il possesso effettivo. La sola proprietà non basta: se l’immobile è affittato, il bonus non si eredita. Una conferma che le agevolazioni fiscali richiedono un uso concreto del bene, rafforzando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Bonus ristrutturazione ereditato in successione: vale la regola della detenzione materiale
La pronuncia della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione (Sez. V Civile) ha confermato il principio secondo il quale le detrazioni fiscali per interventi edilizi si trasmettono in caso di decesso solo all’erede che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.
In base all’art. 2, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, infatti:
“in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
In pratica, il bonus spettante al de cuius può continuare a essere usufruito dall’erede solo se quest’ultimo abita nell’immobile e ne detiene quindi il possesso effettivo.
Al contrario, la mera titolarità del diritto di proprietà, senza un uso concreto (ad esempio l’immobile risulta essere locato a terzi), non soddisfa il requisito previsto dalla norma.
Il caso concreto: l’erede e l’immobile locato
L’ordinanza della Corte di Cassazione scaturisce da una controversia fiscale promossa da un contribuente, figlio ed erede, in relazione a un immobile ricevuto in successione dalla madre, la quale aveva avviato dei lavori di ristrutturazione usufruendo della detrazione fiscale del 36%, da suddividere in dieci annu