Le principali misure contenute nella Legge di Bilancio per il 2024 approvata a fine anno 2023: attenzione al nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, alle possibilità di rottamazione del magazzino, agli aumenti di aliquote IVA e alla nuova ipotesi di plusvalenze in caso di cessione di immobili ristrutturati con i bonus. Diverse agevolazioni ai dipendenti.
L’approvazione della Legge di Bilancio per il 2024 – Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – è arrivata anche quest’anno in “zona Cesarini”, a fine Dicembre. Il via libera dalla Camera (che ha votato il testo senza modifiche) è arrivato con 200 voti a favore, 112 contrari e 3 astenuti.
Come di prassi negli ultimi anni, la Legge di Bilancio prevede un unico articolo, suddiviso in 561 commi per le disposizioni di carattere generale.
Vediamo le misure principali per imprese e professionisti contenute nella manovra di bilancio dello Stato per il 2024 ricordando che tali misure andranno incrociate col Decreto Milleproroghe sempre di fine anno e con i vari decreti delegati in attuazione della Riforma Fiscale.
Legge di Bilancio 2024: i principali provvedimenti
Misure in materia di lavoro dipendente
Numerose sono le misure per ridurre il cuneo fiscale e contributivo sul lavoro dipendente, vediamo:
Esonero parziale contributi previdenziali – comma 15
La legge di bilancio 2024 dispone, anche per il periodo dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a carico del lavoratore, di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero in questione è incrementato, sempre senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima; il tutto.
Welfare aziendale bollette, affitto prima casa, interessi mutuo casa – commi 16 e 17
La legge prevede, per ora per il solo 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51 del TUIR, comma 3, prima parte del terzo periodo, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Viene così innalzato il limite previsto dalla legge originaria (articolo 51, comma 3), pari alle vecchie 500.000 lire e già innalzato a 600 euro per il solo anno 2022.
Detto limite, prosegue la legge, è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,