I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per il cd. superbonus o spese di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente di uno sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso o per la cessione di un credito d’imposta corrispondente.
Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate. Con tale provvedimento la data per l’invio dell’opzione è stata prorogata al 31 marzo 2021.
Il direttore dell’Agenzia Entrate Ruffini con provvedimento avalla la proroga, al prossimo 31 marzo, del termine per l’invio telematico del modello di comunicazione con cui il contribuente, per fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020, informa l’Agenzia di aver optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura o per la cessione di un credito d’imposta a terzi.
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Le novità in materia di Superbonus 110%
Il decreto legge 34/2020, cd. decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.
Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinati dall’articolo 16, del decreto legge n. 63/2013;
- riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Superbonus: opzione per la cessione o sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali
L’articolo 121, del decreto-legge n. 34 del 2020, cd. decreto Rilancio, ha previsto che, per il Superbonus 110 per cento di cui all’articolo 119, dello stesso Decreto e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.
In particolare la norma consente ai soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.
Il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.
È consentito di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche.
Si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
In quali casi si applica lo sconto in fattura
Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:
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recupero del patrimonio edilizio (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
Le lettere a) e b), dell’articolo 16-bis, si riferiscono agli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari.
In estrema sintesi tale agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
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efficienza energetica (di cui all’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del provvedimento in esame).
In sintesi, l’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Essa, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.
Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Per la maggior parte degli interventi è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%;
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adozione di misure antisismiche.
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche il decreto legge n. 63 del 2013 ha introdotto il cosiddetto “sisma bonus”, prevedendo detrazioni maggiori di quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, nonché regole più specifiche; a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti.
Per le spese sostenute tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare fino all’85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le detrazioni possono essere usufruite anche dai soggetti passivi Ires e, dal 2018, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
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recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160).
Sono inclusi anche gli interventi di lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
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installazione di impianti fotovoltaici…
di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del richiamato TUIR, ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del provvedimento suindicato;
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installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 ).
La legge di Bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale relativa alle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche.
In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera delle colonnine, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.
Il beneficio va ripartito in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro (articolo 1, comma 1039, della legge n. 145 del 2018, che ha introdotto il nuovo articolo 16-ter al decreto-legge n. 63 del 2013).
Le disposizioni si pongono esplicitamente in deroga alla vigente disciplina che consente, per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica, di cedere il credito derivante dalla detrazione, ovvero di usufruirne come contributo a titolo di sconto.
Utilizzo dei crediti di imposta
I crediti d’imposta in questione sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall’articolo 147 del decreto legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.
Le disposizioni in esame derogano all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78, del 31 maggio 2010, che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
I controlli delle Entrate
È disposto che, ai fini del controllo, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all’Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento.
In assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni.
Tale importo è maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 602) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all’ articolo 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
È previsto che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni.
Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
Rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.
Esercizio dell’opzione
Per l’esercizio dell’opzione per via telematica, è consentito avvalersi anche dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, individuati dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1999, ovvero:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Cosa prevede il provvedimento delle Entrate
Il provvedimento oggetto del presente commento del Direttore delle Entrate in attuazione del citato articolo 121, comma 7, del Decreto Rilancio, nonché dell’articolo 119, comma 12, del medesimo Decreto, evidenzia che il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847, dell’8 agosto 2020, ha stabilito che la comunicazione dell’opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Come previsto dal richiamato punto 4.1, del provvedimento dell’8 agosto 2020, la procedura telematica per inviare la comunicazione è stata resa disponibile il 15 ottobre 2020; pertanto, per le spese sostenute nell’anno 2020, la comunicazione dell’opzione può essere inviata dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021 (termine poi modificato).
In proposito, gli operatori, i consulenti e le relative associazioni di categoria hanno richiesto la proroga del suddetto termine del 16 marzo 2021, in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate.
Con il provvedimento del 22 febbraio 2021 delle Entrate è prorogata al prossimo 31 marzo, il termine per l’invio telematico del modello di comunicazione per le opzioni di cui trattasi, relativamente alle spese sostenute nel 2020.
Fonte: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 22/2/2021
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A cura di Federico Gavioli
Venerdì 5 marzo 2021