Il Decreto Rilancio ha previsto una serie di incentivi anche per le imprese del settore edile, per un immediato rilancio, nonché ha reintrodotto alcune agevolazioni fiscali per i contribuenti, tra cui la cessione del credito e lo sconto in fattura, già previsti nel 2019.
Cessione del credito e sconto in fattura: premessa
Il nostro paese, come molti altri, si è trovato costretto ad affrontare la pandemia provocata dal coronavirus, che ha mietuto moltissime vittime (e continua a farlo), per fronteggiare il quale le autorità governative hanno imposto un lungo periodo di lock down che ha inevitabilmente provocato una grave crisi economica.
Per far fronte a questo periodo buio il nostro governo ha emanato una serie di disposizioni contenute in alcuni decreti tra cui quello Liquidità e Rilancio.
Tra le novità previste dal Decreto Rilancio, interessanti sono sicuramente quelle relative al sisma bonus ed eco bonus, che sono da considerarsi non solo un’opportunità per tutti i cittadini che intendano – nel rispetto di quanto stabilito dalla norma e avendo i requisiti necessari – efficientare le loro unità abitative, ma anche un incentivo interessante per le imprese, soprattutto quelle del settore edile, per un immediato rilancio.
Da considerarsi di non meno importanza sicuramente sono anche le agevolazioni fiscali, collegate al sisma bonus ed eco bonus previste per i contribuenti; ovvero la reintroduzione della di cessione del credito e dello sconto in fattura, già previste nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34[1], entrato in vigore l’1 maggio 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
L’intento è quello di analizzare e confrontare le due normative evidenziando le relative differenze[2].
Decreto-legge 34/2019
L’articolo 10 del citato decreto (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico), così recita:
“All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comm