Legge 17 luglio 2020 n. 77, testo coordinato conversione DL 34 decreto Rilancio

Pubblichiamo il testo integrale della Legge 17 luglio 2020 n. 77 coordinato con il DL 19/5/2020 n. 34, il cosiddetto Decreto Rilancio, così come risulta direttamente dalla Gazzetta Ufficiale 180 del 18/7/2020.

Pubblichiamo il testo integrale della Legge 17 luglio 2020 n. 77 coordinato con il DL 19/5/2020 n. 34, il cosiddetto Decreto Rilancio, così come risulta direttamente dalla Gazzetta Ufficiale 180 del 18/7/2020.

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Si tratta naturalmente di un testo alquanto corposo.

Nella prima parte del testo è riportata la legge di conversione. Il testo coordinato inizia da pagina 62.

Per chi fosse interessato ad una sorta di riassunto delle principali novità fiscali contenute nella legge di conversione rinviamo a questo articolo: Decreto Rilancio DL 34-2020 convertito in Legge, principali novità

Invece gli approfondimenti legati a tutte le novità già introdotte dal Decreto rilancio sono riportate in questa sezione: Decreto Rilancio

 

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Tra gli interventi più attesi dalla Legge di conversione c’è sicuramente quello elgato al superbonus del 110%.

Le modifiche apportate nella legge di conversione a sismabonus ed ecobonus

Limiti di spesa

La novità più importate è sicuramente rappresentata dall’estensione degli interventi di efficientamento energetico alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (è il caso delle villette plurifamilari).

Nell’ipotesi, ad esempio dell’isolamento termico, come il classico “cappotto”, pur restando invariata l’incidenza della superficie lorda dell’edificio, ovvero il 25%, si specifica che la spesa, per la tipologia di immobile appena indicata, non deve esser superiore a 50 mila euro.

Per ciò che concerne le unità immobiliari non indipendenti, ma che compongono un edificio, per la medesima opera, la spesa massima precedentemente prima era pari a 60 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Adesso invece viene effettuata una distinzione, ovvero la spesa massima sarà di:

  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
     
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Relativamente agli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, se questi riguardano:

  • le parti comuni degli edifici, vengono aggiunti i collettori solari e, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE, l’istallazione di sistemi di teleriscaldamento.
    La spesa massima dovrà essere pari a euro:
     

    • 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
       
    • 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
       
  • gli edifici unifamiliari, vengono aggiunti i collettori solari, le caldaie a biomassa e i sistemi di teleriscaldamento efficiente per i comuni montani non interessati alle predette procedure di in frazione europee.

Puoi approfondire meglio questi passaggi in questo articolo: Le modifiche al sismabonus ed ecobonus nella legge di conversione del Decreto Rilancio

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