Cessione del credito e dello sconto in fattura: i nuovi chiarimenti

di Federico Gavioli

Pubblicato il 13 settembre 2023

In vista della fine dell'anno, che (salvo ulteriori proroghe) dovrebbe portare alla chiusura del Superbonus al 100%, vediamo gli ultimi chiarimenti in tema di cessione del credito e sconto in fattura.
Il divieto generalizzato di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta comporta che i beneficiari del superbonus e degli altri bonus edilizi possono fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta. Vediamo le ultime dal Fisco....

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl n. 11/2023 (decreto “Cessioni”), che modificando l’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.

 

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Le recenti modifiche apportate al Decreto Rilancio: compensazione tra enti diversi

Il Decreto Cessioni ha modificato la disciplina riguardante lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese sostenute per gli interventi ammessi al c.d. Superbonus, nonché di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico, antisismici, di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

In tema di compensazione, l’Agenzia delle Entrate precisa che il Decreto Cessioni ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabilendo che la compensazione prevista...

..."può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi".

La suddetta disposizione d'interpretazione autentica chiarisce, con valenza anche per il passato, che la compensazione prevista, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti a enti impositori diversi.

A titolo esemplificativo, è quindi possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l'impiego in compensazione di crediti d'imposta (nella fattispecie considerata, derivanti da bonus edilizi).

 

Divieto di esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta

Il Decreto Cessioni modifica, la disciplina della cessione del credito d'imposta relativa ai c.d. bonus edilizi; si stabilisce che:

"a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto-legge".

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che detta disposizione sancisce, quindi, per il titolare della detrazione d'imposta, a partire dal 17 febbraio 2023, un generale divieto di esercizio dell'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta.

A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salve le deroghe tassative i benefici