Il Modello Redditi PF apre alla possibilità di ripartire in 10 anni la detrazione IRPEF per le spese Superbonus 110% sostenute nel 2023. Una scelta utile per gestire al meglio il carico fiscale, ma che richiede attenzione nella dichiarazione integrativa 2024 e nella successiva compilazione del modello 2025. Come orientarsi tra adempimenti e scadenze.
Modello Redditi PF aggiornato: guida alla detrazione in 10 quote annuali per il Superbonus 2023
Il comma 56, lettera b), art. 1, L. 207/2024 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”) ha introdotto, nell’articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020, il comma 8-sexies, che riconosce la facoltà di ripartire la detrazione Irpef riferita alle spese per Superbonus 110% sostenute nel 2023 in 10 quote annuali di pari importo (in luogo delle ordinarie 4 quote).
A differenza dell’analoga opzione esercitabile per le spese sostenute nel 2022, la suddivisione in 10 rate ha effetto “a partire dal periodo d’imposta 2023”. Dunque, nella dichiarazione dei redditi “integrativa” per il periodo 2023 ci si limita a ridurre la 1° quota di detrazione (da 1/4 a 1/10) mentre per il periodo 2024 si prosegue con la detrazione (2° rata di 10).
A fine di permettere al contribuente di effettuare la suddetta opzione, lo scorso 11 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il quadro RP del modello Redditi PF 2024 (riferito all’anno 2023), nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche.
Rateizzazione Superbonus 110
L’art. 119, D.L. n. 34/2020, nella sua versione originaria, prevedeva che la detrazione, riconosciuta per interventi ecobonus e sismabonus, dovesse essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
L’ultima formulazione del comma 1 e del comma 4, art. 119, D.L. n. 34/2020, riguardanti rispettivamente gli interventi “trainanti” ecobonus e sismabonus, prevede inoltre che:
- per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la ripartizione del beneficio tra gli aventi diritto avvenga in cinque quote annuali di pari importo;
- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 la detrazione sia ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Nota: Per gli IACP, il comma 3-bis, art. 119, D.L. n. 34/2020, dispone la ripartizione in 4 quote del beneficio per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, e di conseguenza anche per le spese eventualmente sostenute nel 2023 (ove ammesse).
La detrazione, inoltre, è ammessa nel limite della capienza d’imposta annua del soggetto. La quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere:
- utilizzata nei periodi d’imposta successivi;
- essere chiesta a rimborso.
Ai sensi dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, il contribuente anche incapiente poteva optare alternativamente per la cessione del credito o per il c.d. sconto in fattura.