Figli a carico dopo i 30 anni: le nuove regole sulle detrazioni

La legge di bilancio 2025 ha ridotto le detrazioni per figli a carico, estendendole ai soli figli tra i 21 e i 30 anni. Tuttavia, resta possibile per i genitori continuare a beneficiare delle detrazioni relative alle spese sostenute per i figli fiscalmente a carico, a condizione che i loro redditi rientrino nei limiti previsti.

Detrazioni per figli a carico: le novità del 2025

detrazioni figli a carico 2025La norma che disciplina la detrazione per figli a carico è stata oggetto di alcune modifiche, fino, da ultimo, alla legge di bilancio 2025.

Quest’ultima, infatti (articolo 1, comma 11, della legge n. 207/2024), ha apportato delle modifiche all’art. 12 del TUIR, prevedendo che a partire dal 2025:

  • la detrazione massima per carichi di famiglia resti fissata a 950 euro per ciascun figlio;
  • e si applica solo ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni;
  • al compimento dei 30 anni del figlio la detrazione si perde a meno che non ci sia una disabilità accertata.

 

Interpello e chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Recentemente, è stata presentata istanza di interpello da un sostituto d’imposta, il quale premette che alla luce delle modifiche normative, a partire da gennaio 2025 ha eliminato il beneficio fiscale per i dipendenti con figli fiscalmente a carico che hanno compiuto 30 anni, apportando delle correzioni alle richieste presentate.

Chiede quindi se il compimento dei trenta anni comporti la perdita automatica dello status di figlio a carico o se tale condizione permanga, consentendo ai genitori di fruire delle detrazioni per spese e oneri sostenute per i figli indicate nell’art. 15, comma 2, del TUIR.

 

Detrazioni ammesse per figli oltre i 30 anni (non disabili)

L’Agenzia coglie l’occasione per ripercorrere le nuove disposizioni sulle detrazioni per i carichi di famiglia e i documenti di prassi (circolare n. 4/2022), giungendo poi alla conclusione di ritenere che la condizione di familiare a carico possa essere conservata anche al compimento del trentesimo anno di età del  figlio, per cui il genitore  che  ha  sostenuto  delle spese per i figli a carico, con reddito entro le soglie stabilite dall’articolo 12 comma 2 del TUIR (ovvero non superiore a 2.840,51 euro), potrà fruire delle detrazioni per oneri e spese indicate nell’articolo 15, comma 2 del TUIR, ovvero:

  • le spese sanitarie;
  • le spese universitarie;
  • le spese di istruzione scolastica;
  • le spese per iscrizione e abbonamento a conservatori;
  • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
  • le spese, per l’iscrizione e l’abbonamento, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
  • canoni di locazione per studenti iscritti a corsi di laurea;
  • le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Tali spese continueranno quindi ad essere detraibili in capo al genitore anche se non spettano più le detrazioni per carichi di famiglia.

Obblighi del sostituto d’imposta e rilevanza della certificazione unica

L’agenzia ricorda poi che, ai fini degli adempimenti del sostituto, nelle istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica è specificato che devono essere indicati i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del sostituito, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del TUIR o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del TUIR.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 243 del 15 settembre 2025.

Una distinzione importante, che impone al contribuente di non confondere i due piani e al sostituto d’imposta di aggiornare correttamente la posizione nella Certificazione Unica.

 

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Danilo Sciuto

Giovedì 25 settembre 2025