Una recente pronuncia della Cassazione riaccende i riflettori sulle regole per la detrazione figli a carico in caso di separazione o divorzio: cosa succede al compimento della maggiore età e come viene ripartito il beneficio fiscale tra i genitori?
La detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori, nel caso in cui essi non siano legalmente ed effettivamente separati; può essere anche attribuita interamente ad uno dei due genitori, previo accordo tra gli stessi, ed in particolare spetta al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.
La detrazione per figli a carico in caso di genitori separati
Nel caso in cui invece i genitori siano legalmente ed effettivamente separati, occorre distinguere a seconda che l’affidamento del figlio sia esclusivo o congiunto.
Nel primo caso, infatti, sarà il genitore unico affidatario a beneficiare interamente della detrazione; se, invece, l’affidamento è congiunto o condiviso, la detrazione andrà ripartita, in mancanza di diverso accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
In riferimento agli accordi tra coniugi separati, l’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 15/2007) ha precisato, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non separati, che essi possano derogare alla suesposta regola solo se la detrazione viene goduta dal genitore che abbia il reddito più elevato.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.
Il problema che si è posto è se la totale detrazione prevista in caso di affidamento esclusivo valga anche quando il figlio diventa maggiorenne, o se, in assenza di un nuovo accordo tra i genitori, essa debba essere ripartita al 50% con il coniuge separato.
Il recente intervento della Cassazione
La Cassazione, con la recente ordinanza n. 15224/2025, ha affermato che tale detrazione (per figlio maggiorenne NdR) è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest’ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori. La diversa tesi non trova alcun fondamento normativo.
Il caso dei genitori divorziati
Inoltre, si segnala l’indirizzo di prassi per cui in caso di genitori divorziati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli, le detrazioni d’imposta per i figli a carico seguono la disciplina stabilita con riferimento ai genitori separati. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50%, salvo sempre l’intervento di un accordo volto ad attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito più elevato.
Nei casi di separazione o divorzio, dunque, la detrazione fiscale per i figli a carico può continuare ad essere fruita al interamente dal genitore affidatario in via esclusiva, anche successivamente al raggiungimento della loro maggiore età e senza che vi sia la necessità di un accordo con l’altro genitore.
Riassumendo…
In conclusione, in caso di separazione o divorzio, la detrazione per figli a carico segue la disciplina applicabile al momento dell’affidamento, e resta invariata anche al raggiungimento della maggiore età del figlio. La detrazione continua quindi a spettare interamente al genitore affidatario in via esclusiva, senza necessità di un nuovo accordo tra le parti, in linea con l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate e confermato dalla recente giurisprudenza illustrata precedentemente. Tale impostazione assicura coerenza applicativa e certezza del diritto, anche in assenza di specifica previsione normativa riferita alla maggiore età del figlio.
Ndr: Attenzione al nuovo decalage delle detrazioni
Danilo Sciuto
Giovedì 12 Giugno 2025