Sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a partire dall’1 dicembre 2023, una nuova funzionalità per i crediti inutilizzabili da Superbonus.
Il servizio, messo a punto da Entrate e Sogei, deve essere utilizzato dall’ultimo cessionario, in caso di esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura per comunicare alle Entrate che i crediti edilizi non sono utilizzabili per un evento diverso dalla scadenza dei termini. Tale sistema si è reso necessario per censire le detrazioni ancora utilizzabili
In base alle previsioni dell’articolo 25, comma 1, cd. Decreto Asset, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni previste dal decreto Rilancio di cui al Decreto Legge 34/2020 e ss.mm.ii., risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate tramite la Piattaforma Cessione Crediti. Per comunicare alle Entrate che i crediti edilizi non sono utilizzabili è stato approvato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110 per cento: cenni
Il decreto-legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per realizzare specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (il cosiddetto Superbonus).
Norme e provvedimenti successivi (da ultimo, la legge di Bilancio 2022, il decreto-legge n. 4/2022, il decreto legge n. 17/2022 e il decreto legge n. 50/2022) hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’agevolazione e individuato alcune misure di contrasto alle frodi.
Detrazioni per interventi specifici
Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (previsti all’articolo 16-bis del Tuir), inclusi quelli antisismici (disciplinati dall’articolo 16 del decreto-legge n. 63/2013 – cosiddetto “sismabonus”);
- riqualificazione energetica degli edifici (previsti all’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013 – cosiddetto “ecobonus”).
Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interven