Nella legge di conversione del Decreto “Rilancio” il Legislatore non solo ha confermato gli incentivi previsti con il sismabonus ed ecobonus, ma ne ha ampliato la portata estendendo il beneficio, ad esempio, anche agli edifici plurifamiliari e alle seconde case nonché ha aumentato i limiti di spesa per specifici interventi.
Legge di conversione DL Rilancio: le modifiche a sismabonus e ecobonus
L’articolo 119 del Decreto Rilancio – decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a tutta una serie di interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche, effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Per tali spese spetta una detrazione, come detto, del 110%, da suddividere in 5 quote annuali di pari importo, oppure è possibile ottenere uno sconto in fattura da chi effettua i lavori, pari massimo all’importo del costo sostenuto o, in fine, optare per la cessione del credito all’impresa che esegue le prestazioni o anche a banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.
Nello specifico è stata prevista la seguente tipologia di interventi:
- l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, sulle parti comuni degli edifici;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il ri